Entra in vigore oggi il TFR in busta paga. Le istruzioni per i datori di lavoro sul funzionamento, sul finanziamento, sulla decadenza e sulle modalità di restituzione
Oggi, 3 aprile 2015, entra in vigore la possibilità di richiedere l’anticipo del TFR maturando in busta paga, così come stabilito dal DPCM n.29 dello scorso 20 febbraio.
L’erogazione mensile del trattamento di fine rapporto maturando, la Qu.I.R (Quota integrativa del reddito), riguarderà il periodo di paga compreso tra il marzo 2015 e il giugno 2015 e potrà essere riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Secondo quanto stabilito dall’accordo siglato tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Associazione Bancaria Italiana i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti potranno accedere al finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo appositamente creato presso l’INPS e contro garantito in ultima istanza dello Stato.
TFR in busta paga: come funziona?
I lavoratori dipendenti del settore privato avranno la possibilità di trasformare il proprio TFR maturando in Qu.I.R (Quota integrativa del reddito). I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti potranno usufruire dell’apposito fondo creato allo scopo di supportare le piccole e medie imprese che non possono corrispondere il TFR in busta paga utilizzando le proprie risorse finanziarie. Il fondo è costituito attualmente dda 100 milioni di euro ed alimentato da un gettito derivante dai contributi versati dai datori di lavoro pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
In base a quanto previsto dal Dpcm di febbraio, nel caso in cui il datore di lavoro decide di accedere al finanziamento agevolato, il pagamento del TFR verrà effettuato a decorrere dal 3° mese successivo rispetto a quello in cui è effettuata la scelta da parte del lavoratore.
I datori di lavoro che scelgono invece lo schema di accesso al credito potranno beneficiare di misure compensative già previste in caso di trasferimento del TFR a previdenza complementare.
Nel dettaglio, si potrà dedurre dal reddito d’impresa il 4% dell’ammontare del Trattamento di Fine Rapporto destinato ogni anno a forme pensionistiche complementari. Per le imprese con meno di 50 addetti l’importo sale al 6%.
Il datore di lavoro è poi esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.
TFR in busta paga: l’accordo quadro
L’accordo quadro stabilisce le scadenze le modalità e le condizioni in base alle auli le banche aderenti realizzano i finanziamenti a permettere ai datori di lavoro di erogare, ai dipendenti che ne facciano richiesta, la Quota integrativa della Retribuzione relativa ai periodi di paga decorrenti dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018.
TFR: il finanziamento per i datori di lavoro
Tramite via telematica, i datori di lavoro potranno richiedere all’INPS la certificazione dei requisiti necessaria per accedere al finanziamento. Il documento verrà rilasciato dall’istituto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
La documentazione dovrà contenere sia le caratteristiche aziendali ed il limite dimensionale che l’attestazione del TFR mensile oggetto del prestito.
Bisogna possedere inoltre una visura camerale volta a controllare che l’azienda non
sia in situazione di difficoltà che sia preclusiva dell’accesso al pensionamento.
Il datore di lavoro, potrà richiedere nel corso del tempo di rivedere la disponibilità creditizia nel caso in cui ricevesse nuove domande di liquidazione della Qu.I.R da parte di dipendenti o in conseguenza dell’aumento del valore delle Qu.I.R a parità di numero di dipendenti.
La stipula del contratto di finanziamento avviene un mese prima dell’inizio dell’erogazione della Qu.I.R e sarà utilizzata a decorrere dal mese successivo alla data di perfezionamento (in base all’Accordo quadro, non prima del 1 giugno 2015 e non oltre il termine massimo del 30 ottobre 2018.).
Per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare, esso non potrà essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR e può essere anche fisso a condizione che lo stesso non superi l’1,50% ovvero la componente fissa del termine di rivalutazione del TFR stabilita dall’art. 2120 cc.
TFR in busta paga: restituzione e decadenza
La restituzione del finanziamento dovrà essere effettuata in un unica soluzione entro e non oltre il 30 ottobre 2018. In caso il datore di lavoro non restituisse quanto dovuto entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica da parte della banca alla impresa della richiesta di rimborso dell’importo dovuto, comprensivo di capitale e interessi, è possibile il ricorso alla garanzia del Fondo presso l’Inps che si surroga alla banca nel privilegio speciale.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro che consente di accedere al diritto al TFR in busta paga, il datore di lavoro mutuatario è tenuto a rimborsare il finanziamento assistito da garanzia di cui ha già fruito entro il mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, per un importo corrispondente alla liquidazione mensile di TFR, compresi oneri e servizi legati al prestito.
L’erogazione del finanziamento è immediatamente interrotta nel caso in cui i finanziamenti erogati siano stati utilizzati, anche parzialmente, per finalità differenti dalla liquidazione mensile del TFR.
In ultimo il finanziamento verrà risolto in caso di avvio delle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti