Tari 2014, si deve pagare anche per gli immobili vuoti

Valentina Brazioli

21/01/2014

Tari 2014, il pagamento è dovuto anche per gli immobili vuoti che, di fatto, non usufruiscono del servizio di raccolta dei rifiuti. Vediamo insieme come mai.

Tari 2014, si deve pagare anche per gli immobili vuoti

Tari 2014, dalla sua introduzione – avvenuta con la legge di Stabilità – non abbiamo finora riscontrato buone notizie. Dobbiamo, purtroppo, continuare su questa linea, in considerazione anche di quanto riportato dal quotidiano economico Italia Oggi. In un articolo pubblicato ieri, infatti, si sottolinea come anche gli immobili vuoti, quindi impossibilitati a produrre rifiuti, siano tenuti al pagamento della tassa relativa alla loro gestione e raccolta.

Le regole previste dalla legge di Stabilità

A dirlo è proprio la legge di Stabilità la quale, dopo un iter parlamentare a dir poco tormentato, è stata varata lo scorso mese di dicembre. In particolare, nell’articolo 1 (commi 641 e seguenti) si stabilisce che la Tari è dovuta se l’immobile è:

suscettibile di produrre rifiuti urbani.

Tradotto in parole semplici, si deve pagare per qualsiasi immobile ipoteticamente in grado di produrre rifiuti, indipendentemente dal fatto che questi vengano prodotti o meno. Un orientamento adottato dal legislatore già ai tempi del dl Salva Italia e che fa in modo di imporre la Tari anche su immobili che non vengono utilizzati, persino se non allacciati alla rete idrica o elettrica, o addirittura privi di mobili. Disposizioni che ricalcano in pieno quanto ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione la quale, con l’ordinanza n. 18022 del 24 luglio 2013, ha ritenuto legittima la pretesa del comune di Bologna di applicare la Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) proprio su un appartamento inutilizzato. Di fatto, nemmeno il cambio di residenza, la denuncia di cessata occupazione dell’immobile e l’avvenuta interruzione della fornitura di energia elettrica hanno consentito di sfuggire all’implacabile tassa sui rifiuti.

Cosa succede in caso di mancato o irregolare servizio di raccolta dei rifiuti?

Il discorso, invece, cambia leggermente se il nodo gordiano è rappresentato da un’inadeguata prestazione del servizio di gestione e raccolta dell’immondizia. E’ sempre la legge di Stabilità, infatti, a disporre una serie di importanti sconti, indicati con il comma 656: in caso di mancata o irregolare erogazione del servizio di gestione dei rifiuti il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento, mentre, qualora la raccolta dei rifiuti non venga effettuata, il pagamento non può essere superiore al 40 per cento del totale della tariffa.

Insomma, siamo davanti a precisazioni che decisamente non riusciranno a placare i timori di quanti sono spaventati alla prospettiva del debutto dell’ennesima versione del balzello sui rifiuti. Effettivamente, siamo ancora in pieno caos relativo al pagamento della maggiorazione Tares, e il futuro appare quanto mai incerto. O meglio, di certo, secondo la Confcommercio qualche cosa c’è: l’arrivo di una stangata anche del 600 per cento a carico delle imprese, le quali probabilmente si ritroveranno a rimpiangere la vecchia Tarsu e i tempi in cui pagare le tasse non era una corsa a ostacoli contro il tempo, né un continuo balletto di sigle incomprensibili.

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