La risposta numero 306 del 23 luglio 2019 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni criteri sulla determinazione della superficie catastale di un immobile ai fini del calcolo della Tari.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni criteri su come si calcola la superficie catastale di un immobile per il pagamento della Tari, approfittando dell’interpello di un contribuente.
L’istante, infatti, non considera la superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, e ritiene che il calcolo della Tari computato dal suo Comune debba essere modificato, considerando una superficie catastale inferiore.
Come si calcola la superficie catastale per il pagamento della Tari
Tramite la risposta numero 306 del 23 luglio 2019, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che secondo il decreto del Presidente della Repubblica numero 138 del 23 marzo 1998 la superficie assoggettabile a Tari è pari all’80% della superficie catastale.
Le visure catastali comprendono due superfici, una totale e l’altra “totale escluse aree scoperte”, cioè superfici di balconi, terrazzi e in generale aree scoperte “pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti”.
Per il pagamento della Tari la superficie catastale da prendere in considerazione è la superficie totale, quindi la superficie totale comprese le aree scoperte.
Tali aree scoperte vengono conteggiate in percentuale, in base al tipo di destinazione.
Il Comune di appartenenza terrà conto, quindi, per calcolare la Tari, la tassa sui rifiuti, della somma della superficie calpestabile e di quella delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
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Come si calcola la superficie catastale di un immobile
La superficie catastale rappresenta la somma delle varie tipologie di superficie di una unità immobiliare urbana, inclusi lo spessore dei muri sino ad un massimo di cm 50, agli accessori diretti ed indiretti considerati nella percentuale come stabilito dall’allegato C del DPR del 23 Marzo 1998 numero 138.
Per quanto riguarda le sole abitazioni bisognerà considerare e fare la somma delle seguenti superfici:
- vani principali e accessori diretti: tutte le camere principali, corridoi, ripostigli e bagni, calcolati in superficie lorda, inclusi lo spessore totale dei muri interni e perimetrali sino ad un massimo di cm 50 per i muri di proprietà e cm 25 per i muri comuni;
- vani accessori indiretti comunicanti e non comunicanti: ad esempio soffitte, cantine e similari;
- balconi, terrazzi e simili comunicanti e non comunicanti;
- aree scoperte o assimilabili, cioè corti, cortili, piazzali, giardini e simili.
In allegato la risposta numero 306 del 23 luglio 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
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