Variazione NASpI, come dare la comunicazione: modulo e conseguenze

Simone Micocci

23/09/2021

Indennità di disoccupazione NASpI: le variazioni vanno comunicate all’Inps pena la decadenza della prestazione. Ecco come fare per non commettere errori.

Variazione NASpI, come dare la comunicazione: modulo e conseguenze

Durante il periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI ci sono degli obblighi da rispettare: uno di questi è quello che riguarda la comunicazione di ogni variazione che riguarda da vicino il titolare della prestazione.

A tal proposito, in questa guida trovate le informazioni su quali devono essere le variazioni che incidono sulla NASpI e che dunque vanno comunicate all’Inps, nonché su quali sono le procedure (e le tempistiche) per farlo correttamente.

Senza comunicazione corretta, infatti, scatta una sanzione che può portare anche alla decadenza della prestazione, ragione per cui è importante essere informati su quali sono le procedure corrette - nonché il modulo da utilizzare - per essere in regola nei confronti dell’Inps.

Variazioni NASpI: cosa deve essere comunicato

Come si legge chiaramente sul sito Inps, per mantenere il diritto all’indennità di disoccupazione NASpI è necessario comunicare ogni variazione relativa a:

  • cambio di residenza e/o domicilio;
  • IBAN;
  • situazione lavorativa e reddituale.

Per essere più precisi ancora, va detto che la comunicazione di variazione va data ogni volta che si verifica una determinata casistica, quale:

  • avvio di un’attività lavorativa in forma autonoma, parasubordinata, occasionale di tipo accessorio. In questo caso va indicato anche il reddito presunto per l’anno corrente. Si ricorda comunque che per l’avvio dell’attività lavorativa in forma autonoma vi è anche la possibilità di richiedere l’anticipo NASpI;
  • avvio di un’attività lavorativa di tipo subordinato a tempo indeterminato, indicando data e reddito presunto per l’anno corrente;
  • avvio di un’attività lavorativa di tipo subordinato a tempo determinato, indicando data di inizio e fine del rapporto e specificando il reddito
  • espatrio per ricerca di lavoro. Va indicata la data e lo Stato di destinazione;
  • espatrio per altri motivi: oltre alla data e allo Stato di destinazione va indicata anche la motivazione;
  • fruizione del congedo indennizzato di maternità, indicando inizio e fine dello stesso;
  • essere ricoverato in ospedale, indicando inizio e fine dello stesso;
  • aver presentato domanda di pensione, specificando la data d’inoltro;
  • aver chiesto di effettuare Servizio Civile Nazionale, indicando il periodo d’inizio.

In alternativa, non “flaggando” nessuna di queste voci, è possibile utilizzare la stessa procedura, che trovate descritta di seguito, per comunicare variazioni d’indirizzo o dell’IBAN di accredito della prestazione.

Come comunicare una variazione nel periodo di NASpI

La comunicazione va data utilizzando il modulo SR-161 dell’Inps, meglio conosciuto come NASpI-COM. Di seguito trovate il modello cartaceo che potete scaricare e consultare, ma ricordiamo che ormai l’unica procedura riconosciuta dall’Inps è quella telematica.

SR161/NASPI-COM
Clicca qui per scaricare il modulo SR161 (Fac-Simile) con tutte istruzioni per la comunicazione di variazioni riferite alla NASpI.

L’invio della comunicazione è reperibile sul sito dell’Inps all’interno della propria area personale, accessibile con le relative credenziali. Il percorso da seguire per l’invio della comunicazione è il seguente:

Prestazioni e servizi -> Servizi -> Digitare NASpI nel campo “Testo Libero” -> NASpI-COM: Invio comunicazione.

Una volta qui verrà automaticamente trovata la domanda alla quale riferisce la variazione. Sarete voi, dunque, a indicare la casistica che intendete comunicare, ricordando di allegare tutte le informazioni richieste per quella particolare fattispecie.

Si ricorda che per le comunicazioni dei redditi da lavoro la comunicazione va data entro 30 giorni dall’avvio della stessa. La stessa tempistica, un mese quindi, andrebbe comunque osservata anche per le altre variazioni.

Variazione NASpI: le conseguenze

A seconda della variazione ci sono determinate conseguenze. Cominciamo, ad esempio, da colui che si reca in un altro Paese. La comunicazione all’Inps comporta, a seconda dei casi:

  • chi si reca in un Paese UE, o comunque in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia o Islanda per la ricerca di un nuovo lavoro ha diritto, incondizionatamente, alla NASpI per un periodo di tre mesi. Al termine di questo periodo l’indennità spetta comunque ma il titolare è soggetto al rispetto della condizionalità prevista. Recandosi negli stessi Paesi, ma per un motivo differente dalla ricerca del lavoro, la NASpI continua a essere erogata ma subito si è soggetti al rispetto della condizionalità prevista;
  • chi si reca in altri Paesi non compresi nel suddetto elenco, ha diritto alla prestazione ma immediatamente nel rispetto della condizionalità.

In caso di avvio di un’attività lavorativa, invece, la NASpI:

  • si riduce, dell’80% dei redditi previsti, per l’attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo inferiore a 4.800,00€
  • viene sospesa quando viene avviata un’attività di lavoro subordinato per un periodo non superiore a 6 mesi, a patto che il reddito sia inferiore a 8.145,00€. Scatta la sopensione anche per la nuova occupazione in un Paese UE con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari.
  • la NASpI, invece, decade quando il lavoratore perde lo stato di disoccupazione, o quando inizia attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi o comunque a tempo indeterminato. Decade anche al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Nel caso del Servizio Civile, invece, valgono le stesse regole previste per i redditi da lavoro subordinato. In questo caso specifico, quindi, l’indennità di disoccupazione si riduce ma non decade.

Nei casi d’indennità di malattia o di maternità, invece, la NASpI viene sospesa per tutto il periodo indennizzato.

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