Voluntary disclosure, il contribuente può scegliere la sede del contraddittorio

Francesco Oliva

28 Novembre 2015 - 09:49

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 153472 del 27 novembre 2015 che chiarisce alcuni aspetti operativi sulla Voluntary disclosure: ecco le novità sulla sede del contraddittorio.

Voluntary disclosure, il contribuente può scegliere la sede del contraddittorio

La Voluntary disclosure o collaborazione volontaria si arricchisce di un ulteriore elemento: l’Agenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato il provvedimento n. 153427 del 27 novembre 2015 con cui vengono chiariti alcuni aspetti operativi in ordine alla sede del contraddittorio tra Agenzia delle Entrate medesima e contribuente.

Ecco i punti principali del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulla Voluntary disclosure in scadenza lunedì 30 novembre 2015.

Voluntary disclosure: sede del contraddittorio a scelta del contribuente

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento numero 153427 del 27 novembre 2015 con il quale vengono chiariti alcuni aspetti operativi in ordine alla Voluntary disclosure o collaborazione volontaria.
In sostanza, i contribuenti nuovi aderenti alla procedura di Voluntary disclosure o collaborazione volontaria possono, in sede di invio dell’istanza, chiedere al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara (sede naturale di competenza delle istanze fissata dalla legge) di spostare la sede dell’eventuale contraddittorio in una direzione regionale delle entrate a scelta del contribuente
In linea generale, quindi, la competenza della trattazione delle istanze di voluntary disclosure è attribuita al centro operativo di Pescara.
La disposizione non vale solo per la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Bolzano che, per effetto del regime di bilinguismo, mantiene le istanze presentate dai contribuenti residenti nella provincia autonoma.

Sede del contraddittorio della Voluntary disclosure: aspetti procedurali

Nell’istanza di Voluntary disclosure il contribuente può quindi richiedere lo spostamento della sede del contraddittorio dal centro operativo di Pescara ad una direzione regionale delle Entrate a scelta.
Nell’istanza il contribuente deve indicare la propria disponibilità a presentarsi personalmente o tramite professionista delegato.
Il centro operativo di Pescara dovrebbe quindi accogliere le istanze ed accettare gli esiti del contraddittorio svolto presso altra sede (anche per evitare discriminazioni tra contribuenti).
Tuttavia, per consentire al centro operativo di Pescara di partecipare al contraddittorio è possibile fissare un contraddittorio a tre in video conferenza tra Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, Direzione regionale scelta dal contribuente e contribuente medesimo.
Ciò si desume dal punto 1.4 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 153427 del 27 novembre 2015:

«Il Centro operativo di Pescara, le Direzioni Regionali e la Direzione Provinciale di Trento adottano idonee misure organizzative per garantire un elevato livello di riservatezza nella gestione delle informazioni e della privacy dei contribuenti durante lo svolgimento delle attività istruttorie che possono essere effettuate anche in collegamento telematico con il Centro operativo di Pescara».

Ovviamente il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 153427 del 27 novembre 2015 vale solo nei casi in cui il contraddittorio sia previsto.
Qualora l’Agenzia delle Entrate concordasse con il contribuente le deteminazioni dell’istanza, non sarebbe necessario alcun contraddittorio ma semplicemente il perfezionamento del dovuto da parte del contribuente medesimo.

Voluntary disclosure: termini di presentazione e integrazione dell’istanza

L’istanza di Voluntary disclosure o collaborazione volontaria è in scadenza lunedì 30 novembre 2015.
Fino al 30 dicembre 2015 è data comunque facoltà al contribuente di integrare l’istanza e presentare la relazione accompagnatoria.
Attraverso la procedura di Voluntary disclosure o collaborazione volontaria è possibile fruire della depenalizzazione relativa alla mancata dichiarazione dei capitali finanziari detenuti all’estero.

Voluntary disclosure e sede del contraddittorio a scelta del contribuente: ecco il file pdf con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 153427 del 27 novembre 2015:

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 153427 del 27 novembre 2015.pdf

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