Voto di scambio, cosa si rischia? La recente modifica del Codice penale ha ampliato le ipotesi di condotta e la pena. Prevista la reclusione fino a 22 anni.
Voto di scambio, cosa si rischia?
La modifica del Codice Penale sul voto di scambio adesso è legge. Prevede l’ampliamento delle ipotesi di condotta criminosa e l’inasprimento delle pene: fino a 22 anni di reclusione se il politico viene eletto.
La modifica è stata approvata in via definitiva il 14 maggio 2019, con 157 voto favorevoli, 81 contrari e 15 astenuti.
Così il nuovo articolo 416 ter del Codice penale prevede che il voto di scambio venga in essere con l’accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, la promessa del sostegno elettorale, in cambio dell’erogazione di denaro o altra utilità tesa a soddisfare gli interessi dell’associazione criminale.
I voti di scambio devono essere procurati da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose oppure mediante modalità mafiose.
Voto si scambio: cos’è, cosa si rischia e cosa prevede la modifica del Codice penale
Il voto di scambio si riferisce all’azione di un candidato che chiede il voto a un elettore in cambio di un tornaconto personale, di favori leciti o illeciti o denaro. Lo scambio non deve necessariamente essere avvenuto, ma è sufficiente la promessa o l’accordo tra le due parti.
La modifica del Codice penale, recentemente approvata, va ad estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 416 ter e ad inasprirne le pene. Precisamente, la nuova formulazione persegue “chiunque accetti,direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di tipo mafioso in cambio di una controprestazione.”
Anche l’oggetto della controprestazione viene esteso: dunque, lo “scambio” potrà riguardare erogazioni o promessa di denaro, di qualunque altra utilità ed anche la disponibilità a soddisfare gli interessi dell’associazione mafiosa. Infine, la promessa di denaro o altre utilità, è penalmente rilevante anche se fatta a mezzo di intermediari e non dal diretto interessato.
Cosa si rischia?
Con la modifica, la reclusione per voto di scambio è da 10 a 15 anni (mentre nel vecchio testo era da 6 a 12 anni).
Voto di scambio: reclusione fino a 22 anni se il politico viene eletto
Oltre all’innalzamento di pena di cui sopra, la modifica della disciplina penale del voto di scambio aggiunge anche una circostanza aggravante: se il politico che ha utilizzato il voto di scambio viene eletto - proprio grazie alla sua condotta criminosa - la reclusione è aumentata fino a 22 anni.
Tale aggravante è specificamente mirata a scongiurare e reprimere i comportamenti elettorali politico-mafiosi, sia rispetto al concorso esterno di reato che alla direzione e partecipazione associativa.
Interdizione perpetua dai pubblici uffici
Chi si rende colpevole di voto di scambio, oltre alla reclusione, rischia anche la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, vale a dire che il condannato sarà per sempre privato del diritto di elettorato attivo e passivo, di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, della qualità di tutore legale o di curatore, dei gradi e delle dignità accademiche nonché della possibilità di esserne insignito.
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