Se il padrone non impedisce al cane di abbaiare commette reato: lo hanno stabilito i giudici del Tribunale di Trapani, lo ha confermato la Cassazione.
Abbaio del cane, nuova e importante sentenza della Cassazione la quale ha respinto il ricorso presentato da un giovane condannato dai giudici del Tribunale di Trapani al pagamento di 200 euro più le spese processuali.
Il motivo? Secondo i giudici trapanesi il giovane non ha impedito al suo cane di abbaiare ripetutamente, recando disturbo ai vicini sia nelle ore notturne che diurne. Nel dettaglio il Tribunale di merito ha ritenuto ci fossero i presupposti per una violazione dell’articolo 659 del Codice Penale sul “disturbo della quiete pubblica”.
Cosa dice l’articolo 659 del Codice Penale
L’articolo 659 del Codice Penale - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - stabilisce che chiunque disturbi le altre persone mediante rumori continui è punito con l’arresto fino a 3 mesi e con una sanzione amministrativa di importo massimo di 309€.
La sanzione può salire a 516€ nel caso in cui una persona eserciti una professione o un mestiere rumoroso “contro le disposizioni delle legge o le prescrizioni dell’Autorità”.
Sono elementi di disturbo della quiete pubblica “schiamazzi o rumori”, ma anche l’abuso di “strumenti sonori e di segnalazioni acustiche”. Ma qui si legge che anche chi non impedisce “strepiti di animali” commette reato e per questo va sanzionato.
Il caso di specie
Nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione un giovane è stato sanzionato con un’ammenda di 200 euro per non aver impedito il continuo abbaiare del suo cane.
D’altronde non poteva essere altrimenti vista la responsabilità oggettiva del padrone nei confronti del cane.
Molte volte chi ha un cane pensa di non poter far nulla per impedirgli di abbaiare, ma per i giudici non è così. Il Tribunale di Trapani ha infatti ritenuto responsabile il padrone dell’animale che era tenuto “all’esterno dell’abitazione, in zona adibita a parcheggio e privo di cuccia, in tal modo arrecando disturbo al riposo delle persone dimoranti nelle abitazioni contigue”.
Secondo i giudici l’abbaio del cane andava impedito, o perlomeno il giovane avrebbe dovuto mettere in atto tutte le soluzioni possibili per non arrecare disturbo al vicinato. Così invece non è stato e a nulla sono valse le difese del condannato, il quale ha persino presentato la scheda anagrafica canina come dimostrazione del fatto che il cane non era di sua proprietà.
Il giovane poi ha fatto appello alla contraddittorietà delle prove acquisite ma ciò non è stato sufficiente per la Corte di Cassazione la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani. Secondo i giudici di Palazzo di Giustizia, infatti, il ricorso va respinto poiché contiene una richiesta di rivisitazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità.
Per questo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Quando si può essere sanzionati per l’abbaio del proprio cane
Le sentenze del Tribunale di Trapani prima, e della Cassazione poi, ci offrono un importante spunto di riflessione. Troppe volte, infatti, i padroni pensano di non essere responsabili dell’abbaio del proprio cane, fregandosene del disturbo arrecato al vicinato.
Secondo la giurisprudenza però non è così; anzi i giudici hanno persino stabilito che per accertare la responsabilità oggettiva del padrone non è necessaria una perizia o una consulenza tecnica. Il giudice, infatti, può fondare la sua decisione sulle dichiarazioni testimoniali “convergenti” del vicinato, il quale ha descritto perfettamente “le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti”.
Le lamentele convergenti del vicinato confermano che l’abbaio del cane è talmente costante e ripetuto da aver “superato la soglia della normale tollerabilità” e come tale va sanzionata.
Nel caso di specie l’uomo è stato condannato al pagamento di 200 euro di sanzione, più 2mila euro complessive tra quanto dovuto alla Cassa ammende e le spese processuali.
Insomma, l’abbaio del cane è costato caro al giovane; a tal proposito vi consigliamo di non sottovalutare le lamentele dei vostri vicini perché, come dimostra quanto avvenuto a Trapani, queste potrebbero sfociare in qualcosa di ben più grave.
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