Acconto IVA 2018: calcolo e scadenza

Anna Maria D’Andrea

29 Novembre 2018 - 17:00

Acconto IVA 2018: calcolo, scadenza e istruzioni in vista di uno degli adempimenti con il Fisco più pesanti per imprese e professionisti in chiusura dell’anno.

Acconto IVA 2018: calcolo e scadenza

Acconto IVA 2018: è tempo di calcolo in vista della scadenza di uno degli adempimenti più importanti dell’anno che interessa imprese e professionisti.

La scadenza dell’acconto IVA è fissata al 27 dicembre 2018: è questo il termine entro il quale sarà necessario effettuare il versamento dell’importo calcolato con metodo storico, previsionale o analitico, utilizzando il modello F24 e gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

Il versamento dell’acconto dell’imposta dovuta per l’anno 2018 non è obbligatorio per tutti i titolari di partita IVA, ma sono previsti specifici casi di esonero. In linea generale, devono pagare l’acconto IVA entro la scadenza del 27 dicembre coloro che effettuano i versamenti periodici dell’imposta, sia i contribuenti mensili che i contribuenti trimestrali.

Non si paga qualora l’imposta dovuta risulti invece inferiore a 103,29 euro.

Il calcolo dell’acconto IVA può essere effettuato secondo tre diverse metodologie, adatte a ciascuna tipologia di contribuente. Vediamo di seguito tutte le regole ed istruzioni in vista della scadenza che cade tra le festività natalizie e l’inizio del nuovo anno.

Calcolo acconto IVA 2018

Il calcolo dell’acconto IVA 2018 potrà essere effettuato utilizzando i tre diversi metodi storico, previsionale o analitico.

Il metodo storico consiste nel determinare l’acconto IVA 2018 nella misura dell’88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) prendendo come riferimento la corrispondente liquidazione IVA 2017, di tipo mensile, trimestrale o annuale a seconda del tipo di contribuente.

Nel caso particolare in cui ci sia un passaggio di regime IVA, il contribuente deve ragguagliare l’acconto IVA al periodo di riferimento.

Per esempio, se un contribuente da trimestrale è diventato mensile, l’acconto IVA deve essere calcolato con il metodo storico avendo come riferimento 1/3 dell’importo versato (o che avrebbe dovuto essere versato) nel 2017.

In alternativa al metodo storico, il calcolo dell’acconto IVA può essere effettuato con il metodo previsionale, che consiste nel calcolare l’importo sulla base di una stima/previsione delle operazioni che verranno effettuate nell’ultima parte (mese o trimestre) del 2018.

Questo metodo si adatta bene ai contribuenti che si attendono un calcolo con un importo a debito inferiore a quello relativo al 2017. La percentuale di riferimento per il calcolo dell’acconto IVA rimane all’88% anche in questo caso.

Infine, il calcolo dell’acconto IVA 2018 può essere effettuato con il metodo analitico o delle operazioni effettuate. Questo metodo consente di calcolare l’importo dovuto sulla base delle operazioni registrate (o che avrebbero dovuto essere registrate) nei libri IVA nelle prime tre settimane di dicembre 2018.

In sostanza, l’acconto IVA verrebbe calcolato sul 100% dell’IVA dovuta sulla base di una liquidazione provvisoria che si determina assumendo come riferimento le operazioni IVA registrate nel periodo 1-20 dicembre 2018.

Scadenza acconto IVA il 27 dicembre 2018: chi paga?

La scadenza dell’acconto IVA cade il 27 dicembre, in una data difficile da digerire per imprese e professionisti. Il Fisco non si ferma nemmeno durante le brevi festività di Natale.

A dover segnare in rosso sul calendario la scadenza del 27 dicembre sono tutte le imprese e i professionisti che effettuano i versamenti IVA periodici, mensili o trimestrali.

Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, sono esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Non pagano l’acconto IVA quindi coloro che:

  • hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività
  • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.

Non sono, poi, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta
  • i produttori agricoli «di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972»
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva.

Acconto IVA: codice tributo modello F24

Il versamento dell’acconto IVA entro la scadenza del 27 dicembre 2018 dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 esclusivamente in modalità telematica e il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle Entrate, ovvero:

  • codice tributo 6013, per i contribuenti mensili;
  • codice tributo 6035 per i contribuenti trimestrali.

Nel campo Anno di riferimento del modello F24 bisognerà indicare invece il 2018.

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