Aiuti di Stato, il nuovo modello è più semplice da compilare: istruzioni e novità dalle Entrate

Rosaria Imparato

26 Ottobre 2022 - 15:23

Nuovo modello per l’autodichiarazione per gli Aiuti di Stato Covid. La compilazione diventa più semplice: le istruzioni delle Entrate nel provvedimento del 25 ottobre.

Aiuti di Stato, il nuovo modello è più semplice da compilare: istruzioni e novità dalle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello per l’autodichiarazione per gli Aiuti di Stato Covid. Il nuovo modello è stato approvato, insieme alle istruzioni per la compilazione, con il provvedimento del 25 ottobre.

Con questo nuovo modello, più semplificato, l’Agenzia delle Entrate accoglie le numerose richieste dei professionisti e delle associazioni di categoria. La soluzione trovata dalle Entrate è nella nuova casella ES del frontespizio i contribuenti possono evitare di compilare il quadro A.

Aiuti di Stato, nuovo modello di autodichiarazione più semplice: le novità

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre sono stati approvati modello, istruzioni e specifiche tecniche che servono per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta il rispetto dei requisiti del Temporary framework per gli aiuti a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Provvedimento AdE n. 398976 del 25 ottobre 2022
Modificazioni al modello di autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022.

Il nuovo modello modifica il modello precedente (approvato il 27 aprile) e può essere presentato a partire dal 27 ottobre 2022.

La scadenza per l’invio è il 30 novembre 2022, come stabilito dal provvedimento del 22 giugno 2022.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Clicca qui per scaricare il file.

Con questo nuovo modello l’Agenzia delle Entrate ha ascoltato le richieste di semplificazione fatte dai professionisti e dalle associazioni di categoria. Nel nuovo modello è stata introdotta la casella ES nel frontespizio, che va barrata solo dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo Temporary Framework.

Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: le istruzioni delle Entrate

Per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare tramite l’autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (Rna). Per questi aiuti, le istruzioni delle Entrate precisano che il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022. In caso di compilazione della casella ES rimane, invece, l’obbligo di compilare il prospetto Aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022.

Istruzioni per la compilazione del nuovo modello di autodichiarazione Aiuti di Stato Covid
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L’invio dell’autodichiarazione può essere fatto tramite:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati.

La dichiarazione va comunque presentata quando il beneficiario ha ricevuto gli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C.

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