Aliquota al 10% per la costruzione di edifici Tupini: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 18 settembre 2018, precisando inoltre che per la detrazione IVA è necessaria la distinzione delle diverse spese edilizie.
L’Agenzia delle Entrate il 18 settembre 2018 ha fornito chiarimenti in risposta all’interpello di un imprenditore agricolo relativo alla possibilità di applicare l’aliquota IVA del 10% ai contratti di appalto stipulati per la costruzione di unità immobiliari.
L’istanza di interpello è stata posta da un imprenditore agricolo che svolge sia l’attività di allevamento che quella di alloggio legata alle aziende agricole.
Il contribuente dichiara di essere in possesso della concessione edilizia per la costruzione di tre appartamenti, due dei quali da destinare all’attività agrituristica mentre l’altro diventerebbe la prima casa del proprietario, nonché di un garage agricolo da destinare all’attività agricola.
I tre appartamenti da costruire dovranno innanzitutto essere iscritti nel catasto edilizio urbano dove saranno probabilmente classificati nella categoria catastale A2 (abitazioni), mentre il deposito agricolo sarà da classificare come immobile strumentale nella categoria catastale D/10.
Il nuovo edificio con i tre appartamenti sarà a sé stante e non aggiunto a un’altra casa già esistente. Poiché la costruzione sarà composta da unità abitative e da locali seminterrati riservati e destinati all’attività agricola, l’istante specifica che lo stesso soddisfa i requisiti dei fabbricati Tupini.
A questo punto il contribuente pone quesiti sulla corretta applicazione IVA e sulla giusta ripartizione delle spese di costruzione delle diverse unità immobiliari. In particolare chiede la possibilità di fruire dell’aliquota IVA ridotta al 10%.
Edifici Tupini: aliquota IVA al 10% per contratti di appalto
L’Agenzia delle Entrate il 18 settembre 2018 ha pubblicato la risposta n. 4 all’interpello di un imprenditore agricolo in merito alla possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% ai contratti di appalto stipulati per la costruzione di diverse unità immobiliari.
Il contribuente ha esposto i seguenti quesiti:
- Può essere applicata l’aliquota IVA del 10% alle spese di costruzione delle diverse unità immobiliari?
- Per una corretta applicazione IVA le spese edilizie complessive devono essere suddivise tra attività agricola, attività agrituristica e abitazione privata?
- Quali sono i criteri di attribuzione delle diverse spese edilizie relative all’attività agrituristica, a quella agricola e all’abitazione privata?
L’interpellante ritiene di poter applicare l’aliquota al 10% alle spese di costruzione degli appartamenti e del deposito agricolo.
Con riferimento al secondo e terzo quesito il contribuente ritiene applicabile il criterio proporzionale basato sulle quote millesimali ai fini dell’Irpef, in quanto criterio oggettivo per la ripartizione di spese relative ad interventi edilizi.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è corretto applicare l’aliquota IVA del 10% alle spese di costruzione sostenute dall’imprenditore agricolo per la realizzazione dei tre appartamenti e per il deposito agricolo in quanto soddisfano i requisiti per essere qualificati come fabbricati Tupini.
Riguardo la suddivisione delle spese, queste devono essere ripartite in ragione della destinazione effettiva delle varie unità.
A tal riguardo l’Agenzia precisa che per la distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali viene considerato il solo criterio oggettivo della classificazione catastale dei fabbricati a prescindere dal loro effettivo utilizzo.
Detrazione IVA edifici Tupini: criteri di distinzione delle spese
Vediamo ora i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in riferimento ai quesiti relativi alla suddivisione delle spese edilizie e ai criteri di attribuzione delle spese di costruzione per gli edifici Tupini.
L’Agenzia precisa che ai fini della detrazione IVA è necessario identificare e distinguere la parte di quota relativa all’abitazione privata del contribuente dalle quote riferite all’attività agricola ed agrituristica.
Ai fini dell’esercizio del diritto della detrazione IVA, l’Agenzia ritiene che le diverse spese di costruzione relative agli edifici Tupini debbano essere ripartite a seconda dell’effettiva destinazione di ogni singola unità immobiliare.
In modo tale che le spese riconducibili ai due appartamenti da destinare all’attività agrituristica vengano contabilizzate nell’ambito di tale specifica attività d’impresa, e quindi distinte da quelle del deposito destinato all’attività agricola e da quelle per la costruzione dell’abitazione privata.
A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate ritiene valida la soluzione prospettata dall’imprenditore agricolo, ovvero di usare un criterio di ripartizione dei costi che consenta di rispettare la citata disposizione e che si basi su dati certi ed obiettivamente comprovanti, come ad esempio il criterio basato sulle quote millesimali.
L’Agenzia ricorda che, qualora non si scelga il regime ordinario, è possibile optare per il regime speciale per i produttori agricoli per il quale l’imposta assolta sull’acquisto dei beni ammortizzabili non è detraibile per la parte eccedente la detrazione forfettaria effettuata a compensazione dell’imposta dovuta sulla cessione di prodotti agricoli.
Qualora si eserciti l’attività di agriturismo senza effettuare l’opzione per il regime ordinario, l’IVA è detraibile forfettariamente in misura pari al 50% dell’imposta sui corrispettivi delle operazioni imponibili, restando tuttavia esclusa la possibilità di detrarre analiticamente l’IVA relativa ai costi sostenuti nell’esercizio dell’attività agrituristica.
Si riporta di seguito il file .pdf contenente la risposta e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:
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