Detrazione IVA per l’acquisto di una casa in classe A o B: istruzioni 730/2018

Guendalina Grossi

22 Maggio 2018 - 17:30

Modello 730/2018: tra le spese detraibili rientra anche l’Iva per l’acquisto di una casa in classe energetica A o B. Ecco le istruzioni per richiedere la detrazione.

Detrazione IVA per l’acquisto di una casa in classe A o B: istruzioni 730/2018

Modello 730/2018: i contribuenti potranno detrarre il 50% dell’Iva corrisposta per l’acquisto di una casa in classe A o B direttamente dal costruttore.

La detrazione del 50% spetta per le compravendite effettuate tra il 1°gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017.

Il beneficio riguarda anche la pertinenza, a condizione che l’acquisto di quest’ultima avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.

Per beneficiare della detrazione del 50% dell’Iva corrisposta per l’acquisto di una casa in classe A o B i contribuenti dovranno compilare il modello 730/2018.

Inoltre questi dovranno conservare alcuni documenti che attestino l’effettivo sostenimento della spesa.

Detrazione Iva per l’acquisto di una casa in classe A o B: quando spetta?

Per coloro che acquistano una casa in classe energetica A o B direttamente dal costruttore è prevista una detrazione del 50% dell’Iva corrisposta.

Per beneficiare della suddetta detrazione è necessario che:

  • sia acquistato, direttamente dall’impresa costruttrice, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, un immobile nuovo. Si intende tale quello venduto dall’impresa costruttrice del medesimo senza che sia intervenuto un acquisto intermedio. La detrazione spetta, anche, per l’acquisto di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente aveva precedentemente concesso in locazione. La detrazione non spetta nel caso in cui l’immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita;
  • l’immobile sia a destinazione residenziale e di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti. Il beneficio, pertanto, non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso.

Per “impresa costruttrice” si intende, ai fini della detrazione, l’impresa che applica l’Iva all’atto del trasferimento, considerando tale non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di ripristino o cosiddette ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR n. 380 del 2001.

Detrazione Iva per l’acquisto di una casa in classe A o B nel modello 730/2018: limiti di spesa e istruzioni

La detrazione del 50% dell’Iva corrisposta dai contribuenti che hanno acquistato una casa in classe energetica A o B direttamente dall’impresa costruttrice è ripartita in 10 quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

La suddetta detrazione spetta anche se l’immobile è costruito da più di cinque anni, purché l’impresa abbia manifestato espressamente l’opzione per la relativa imposizione, indipendentemente dalla data di fine lavori.

Ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’Iva avvenga nel periodo di imposta 2016.

Non è possibile fruire della detrazione dell’Iva relativa ad acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell’anno 2016, poiché nel 2015 l’agevolazione non era vigente.

Per beneficiare della detrazione del 50% dell’Iva i contribuenti dovranno inserire le spese sostenute per l’acquisto dell’immobile in classe energetica A o B nel modello 730/2018 ed in particolare nella sezione III C, rigo E59.

Detrazione Iva per l’acquisto di una casa in classe A o B: il cumulo con altre detrazioni

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ha chiarito che in assenza di una specifica disposizione che vieti il cumulo della detrazione in commento con altre agevolazioni in materia di Irpef, il contribuente che acquista un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione può beneficiare sia della detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto, sia della detrazione (sempre del 50 per cento) spettante sul 25 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile, secondo quanto previsto dall’art. 16-bis, comma 3, del TUIR.

Ad esempio, un contribuente che acquista da un’impresa di ristrutturazione un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di 200.000 euro + IVA al 4%, per un totale di 208.000 euro, avrà diritto:

  • alla detrazione del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto dell’immobile. Tale detrazione è pari ad 4.000 euro (8.000* 50%);
  • alla detrazione del 50% calcolato sul 25% del costo dell’immobile rimasto a suo carico. Tale detrazione è pari ad 25.500 euro [(208.000 – 4.000) * 25% = 51.000 * 50%].

La detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, non è, invece, cumulabile con la deduzione prevista per l’acquisto o la costruzione di unità immobiliari residenziali da destinare alla locazione.

Documenti da conservare per beneficiare della detrazione Iva

Come abbiamo accennato all’inizio dell’articolo per beneficiare della detrazione del 50% dell’Iva corrisposta per l’acquisto di una casa in classe energetica A o B è necessario conservare alcuni documenti.

In particolare bisognerà tenere da parte l’atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2017 da cui si possa evincere:

  • che l’immobile è stato acquistato dalla ditta costruttrice;
  • la destinazione d’uso dell’immobile (abitativo) e la classe energetica (A o B);
  • il vincolo pertinenziale in caso di acquisto della pertinenza;
  • la fattura dalla quale rilevare l’importo dell’Iva.

Si ricorda ai lettori che il modello 730/2018 dovrà essere inviato entro il 23 luglio 2018.

Per ulteriori informazioni potete consultare le istruzioni relative al modello 73072018 allegate di seguito.

Istruzioni modello 730/2018
Ecco le istruzioni relative al modello 730/2018 necessarie per la sua compilazione

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