Il monitoraggio fiscale è obbligatorio per chi ha conti e libretti esteri. Cosa accade a chi non inserisce nella dichiarazione dei redditi questi rapporti?
Conti deposito, libretti di risparmio e conti corrente detenuti all’estero devono essere dichiarati nel modello 730/2025 o nel modello Redditi. L’obbligo di adempiere al monitoraggio fiscale dichiarazione dei redditi vige solo in caso i depositi superino uno determinata somma, ma quello che va chiarito è che in nessun caso i rapporti finanziari indicati influiscono sulla determinazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche da versare o nell’aumentare il reddito imponibile ai fini Irpef . L’unica imposta che si è, eventualmente chiamati a versare è l’IVAFE (una sorta di imposta di bollo che grava sui conti esteri) mentre sugli eventuali interessi maturati sugli strumenti di deposito sono tassati alla fonte.
L’obbligo di dichiarazione serve sia per un’imposizione fiscale sulle somme detenute all’estero (IVAFE), ma anche per il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero. La disciplina si applica su depositi semplici come conto corrente, libretto di risparmio e conto deposito, ma anche su investimenti con azioni e obbligazioni.
Per quel che riguarda i conti corrente detenuti all’estero è necessario compilare il quadro Rw del modello Redditi o il quadro W del modello 730.
Conti all’estero, vanno dichiarati
Nel modello Redditi è prevista la compilazione del quadro RW per chi detiene un’attività finanziaria all’estero. In questo quadro va riportato il valore degli investimenti che suscettibile a produrre redditi imponibili in Italia, Questo obbligo riguarda anche chi detiene un conto corrente in un Paese estero per l’obbligo di monitoraggio per i conti con valore massimo giornaliero che supera i 15.000 euro.
Per chi non supera questa soglia non si è tenuti a rispettare la disciplina del monitoraggio. Solo chi supera questo limite è obbligato alla compilazione del quadro RW. L’obbligo, in ogni caso, sussiste anche per chi, pur avendo una soglia inferiore, è soggetto all’IVAFE (in questo caso l’obbligo c’è per chi ha una giacenza media superiore a 5.000 euro).
Per riassumere l’obbligo è previsto per chi:
- ha un conto corrente estero con giacenza media maggiore a 5.000 euro, ma che durante l’anno non ha superato il valore massimo di 15.000 euro (va compilato il quadro RW ai fini IVAFE);
- conto corrente estero con giacenza media sotto i 5.000 euro ma con valore massimo superiore a 15.000 euro (il quadro RW si compila solo ai fini del monitoraggio fiscale perché per giacenze inferiori a 5.000 euro l’IVAFE non è dovuta).
Il quadro W del modello 730
Dal 2024 per dichiarare le attività finanziare all’estero e per l’adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale è possibile utilizzare anche il quadro W del modello 730.
Il quadro in questione, che ha fatto il suo debutto nella dichiarazione 2024, serve per il pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE, ma anche per il versamento dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto attività oltre che per il monitoraggio fiscale. Per quest’ultimo nel quadro W deve essere indicata la consistenza delle attività estere barrando la colonna 16 e le caselle relative alla liquidazione delle imposte non andranno compilate.
Sanzioni per migliaia di euro
La mancata compilazione del quadro W del modello 730 o del quadro RW del modello Redditi per chi è soggetto all’obbligo di monitoraggio fiscale, è una violazione formale che prevede un regime sanzionatorio. Le differenti sanzioni previste sono:
- 250 euro in caso il quadro RW o il quadro W siano inviati in modo tardivo, ma entro 90 giorni dal termine previsto;
- variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato se il conto si trova in uno dei Paesi non in Black List;
- variabile dal 6% al 30% di quanto non dichiarato se il conto si trova in uno dei Paesi in Black List.
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