L’alloggio di servizio è un diritto del dipendente delle Forze Armate ma la concessione ha una decadenza e può anche subire la revoca. Qui una breve guida.
L’alloggio di servizio è un diritto del dipendente delle Forze Armate, ma la concessione può essere a scadenza, oppure subire decadenza per motivi condotta tali da portare alla perdita del diritto, o subire una revoca per esigenze della PA.
I motivi di perdita della concessione definiti dalle Forze Armate sono infatti di molteplice natura, ad esempio un militare in congedo oppure trasferito ad altra sede non potrà più esercitare diritti sull’alloggio di servizio nella sede precedente.
La decadenza, invece, procede in modo del tutto diverso per i dipendenti delle Forze Armate, poiché viene notificata per tempo e riguarda situazioni di cattiva condotta, ad esempio il cattivo mantenimento dell’alloggio.
La normativa sull’alloggio di servizio merita un approfondimento, soprattutto riguardo ai motivi di decadenza e revoca.
Alloggio di servizio per dipendenti delle Forze Armate
L’alloggio di servizio per i dipendenti delle Forze Armate viene assegnato secondo dei criteri molto diversi dalla Legge 497/1978 cui molti militari sono abituati a fare riferimento, poiché dipende dalla funzione assolta dal militare beneficiario.
Attualmente è la Delibera della Corte dei Conti 10/2015 a definirne un quadro aggiornato e preciso per tipologia e natura del diritto, ma riguardo ai canoni da corrispondere occorrerà riferisci a fonti più specifiche.
L’alloggio gratuito definito Asgc è concesso al personale dipendente impegnato in modo continuativo nella custiodia dell’edificio o dell’impianto che ospita l’alloggio stesso, compresi i civili assegnatari di mansioni di deposito o magazzino.
L’alloggio di servizio connesso all’incarico o alla missione cui il militare è assegnato, invece, prende il nome di Asi, a differenza degli Asir assegnati per scopi di rappresentanza, cui corrispondono anche locali destinati agli obblighi stessi.
Questo tipo di alloggio è però diverso dall’alloggio di servizio temporaneo che coinvolge anche le famiglie dei militari (Ast), che saranno assegnati a rotazione ai militari che prestano servizio in una località diversa da quella di origine.
A questi si aggiungono anche alloggi temporanei per le famiglie con militari con esigenze logistiche di transito e di imbarco tra una destinazione e l’altra.
Completano il quadro delle tipologie gli alloggi collettivi forniti al personale militare in servizio volontario, compresi ufficiali e sottufficiali con destinazione permanente, ma anche gli alloggi gratuiti del personale dell’Arma dei Carabinieri detti Asgi.
Alloggio di servizio: perdita della concessione
Attualmente il diritto di concessione all’alloggio di servizio per i militari delle Forze Armate può essere perso per determinati motivi oggettivi definiti all’Art. 329 del Testo Unico dell’Ordinamento Militare.
L’alloggio di servizio cessa di essere in concessione se cambia l’incarico affidato al militare, qualora ovviamente la nuova missione sia in luogo diverso dalla precedente. Molto simile è il caso degli alloggi concessi in via temporanea alle famiglie, che non ne avranno bisogno terminato il transito o l’imbarco del militare di famiglia.
Motivi oggettivi di perdita della concessione saranno invece il collocamento in quiescenza del dipendente delle Forze Armate, oltre alla sua cessazione di servizio attivo, oppure con il decesso dello stesso.
La Delibera della Corte dei Conti definisce anche una serie di militari protetti dalla perdita della concessione, che possono mantenere l’alloggio solo nel caso in cui:
- il reddito annuo lordo sia inferiore ad una soglia stimata annualmente;
- un familiare residente possieda un handicap grave;
- vi siano particolari situazioni per figli e nipoti legate ad una causa di divorzio e separazione.
E’ però doveroso precisare che l’ultima clausola si riferisce anche al personale civile concessionario di un alloggio di servizio, purché i figli vittime di situazioni familiari disagiate abbiano convissuto con il titolare del diritto nei 10 anni precedenti.
Revoca e decadenza dell’alloggio di servizio
L’alloggio di servizio può subire una revoca in caso il concessionario applichi una cattiva condotta, oppure la decadenza del diritto di concessione, che richiederà una notifica formale per il rilascio del locale i cui tempi non potranno superare i 30 giorni (Art. 330 TUOM).
La decadenza del diritto all’alloggio di servizio avviene per cattiva condotta e situazioni spiacevoli come il mancato pagamento della retta di concessione, oppure la cessione a terzi dell’uso del locale, o peggio il cattivo mantenimento dell’alloggio stesso.
La revoca è invece un provvedimento definitivo delle Forze Armate verso il concessionario che, a differenza della decadenza avviene prima del termine di scadenza della concessione, obbligando al rilascio per esigenze della PA. In questo caso il militare potrà beneficiare di un secondo alloggio idoneo al servizio, senza vedersi corrisposte le spese di trasloco.
In considerazione della proposta del ritorno dell’obbligo di leva, tuttavia, non mancheranno nuovi aggiornamenti della normativa sull’alloggio di servizio, requisito essenziale in caso di effettivo ripristino.
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