Ape volontaria: i pensionati residenti all’estero e incapienti possono beneficiare del credito d’imposta erogato dall’INPS sotto forma di rimborso. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 88/E del 17 dicembre 2018.
Ape volontaria: i pensionati esteri e incapienti possono beneficiare del credito d’imposta erogato dall’INPS sotto forma di rimborso.
È l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti con la risoluzione n. 88/E del 17 dicembre 2018 in tema di Ape volontaria per i pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolato e agli incapienti che rientrano nella no tax area.
Si ricorda che l’Ape volontaria può essere richiesta dagli iscritti a determinate forme previdenziali con almeno 63 anni di età e 20 di contributi, non più di tre anni e sette mesi prima del diritto alla pensione di vecchiaia.
Ecco i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello dell’INPS.
Ape volontaria pensionati esteri e incapienti: l’interpello dell’INPS
Con la risoluzione n. 88/E del 17 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti all’INPS in merito al credito d’imposta previsto dall’Ape volontaria spiegando che ne possono beneficiare anche i pensionati esteri e incapienti.
Il prestito viene corrisposto mensilmente ai beneficiari da parte delle banche convenzionate e poi recuperato dall’INPS sul trattamento pensionistico.
L’INPS fa presente che il comma 177 dell’art. 1, della legge n. 232/2016 riconosce:
“un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% pari a un ventesimo degli interessi passivi e dei premi assicurativi pattuiti nel contratto di finanziamento e corrisposti al soggetto erogatore.”
L’Istituto domanda dunque se possono beneficiare dell’Ape volontaria anche i pensionati residenti all’estero in regime fiscale agevolato e gli incapienti esenti dal pagamento delle tasse.
Ape volontaria: credito d’imposta anche per i pensionati esteri e incapienti
Con riferimento alla disciplina dell’Ape volontaria l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta non è rilevate ai fini Irpef ed è riconosciuto dall’INPS sotto forma di rimborso dell’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.
L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che i pensionati esteri e incapienti possono beneficiare dell’Ape volontaria dal momento che la normativa di riferimento consente il riconoscimento del credito d’imposta da parte dell’INPS anche nei confronti di tali soggetti.
L’Istituto può recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all’Erario.
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