Badante con due contratti di lavoro diversi: è possibile?

Claudio Garau

3 Febbraio 2023 - 13:50

Oggi il lavoro delle assistenti familiari è molto richiesto e diffuso, perciò è opportuno chiedersi se una badante possa firmare due contratti di lavoro presso due datori distinti. Si può fare?

Badante con due contratti di lavoro diversi: è possibile?

Secondo dati risalenti all’anno scorso, in Italia le persone che svolgono il proprio lavoro all’interno di un’abitazione sono moltissime. Nel complesso più di 2 milioni le persone nel ruolo di colf, badanti o assistenti familiari, ma non tutti regolari: come è noto infatti si tratta di professioni in cui il lavoro nero è molto diffuso, e ciò anche per evidenti ragioni legate alla facilità di eludere le norme di legge in caso di lavoro domestico. Secondo dati Assindatcolf, l’Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, a livello nazionale sono ben più di un milione lavoratori irregolari, corrispondenti a circa il 58,7% degli occupati nell’ambito.

Ebbene, c’è chi oggi teme un ulteriore ricorso al lavoro irregolare, dopo l’aumento del 9,2% delle retribuzioni dei lavoratori domestici e delle indennità di vitto e alloggio dell’11,5% - come anche dei contributi - a seguito del mancato accordo tra le parti sociali. E questo specialmente in relazione a figure assunte con orari lunghi o in regime di convivenza, come nel caso delle badanti.

Ma per evitare brutte sorprese, la soluzione è sempre una sola: regolarizzare la badante, valorizzando e riconoscendo diritti e tutele, a cominciare dai contributi e dalle ferie, ad esempio. Proprio in tema di aspetti contrattuali, una domanda che ci si potrebbe porre è la seguente: la legge ammette il caso di una badante con due contratti di lavoro diversi? Oppure vi è qualche altra norma, ad es. del Ccnl del settore, che pone vincoli a riguardo? Si tratta di un quesito interessante specialmente per chi è intenzionato ad assumere una persona stimata e preparata, che però ha già firmato un contratto di lavoro presso altro datore: può fargliene firmare un altro? E la donna è libera di sottoscrivere un secondo contratto per fare più ore e guadagnare di più? Scopriamolo insieme nel corso di questo articolo.

Ccnl lavoro domestico e possibilità di due contratti allo stesso tempo

Partiamo dal dato normativo, perché questo ci servirà ad aver ben chiaro il contesto di riferimento e, dunque, a rispondere alla domanda posta in apertura. Ebbene, il contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di Lavoro domestico è stato stipulato tra le associazioni datoriali, vale a dire Fidaldo (Federazione italiana datori di lavoro domestico), costituita da Assindatcolf, Nuova Collaborazione, Adlc, Adld, e Domina e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf. Esso ha il compito di regolare in modo unitario, per tutto il territorio del nostro paese, il rapporto di lavoro domestico.

Da rimarcare che il contratto in oggetto si applica all’ampia categoria degli assistenti familiari - e ci riferiamo dunque a badanti, babysitter, colf ed altri profili professionali del settore - e si applica anche a persone di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, che per lavoro sono addetti al “funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate” - così si trova scritto nel Ccnl di settore.

Chiariamo subito che, leggendo il testo del contratto collettivo, insieme alle norme in materia - ad esempio - di documenti di lavoro da presentare all’atto dell’assunzione, diritti della badante, riposi e stesura del contratto individuale di lavoro - con annessa indicazione della durata dell’orario di lavoro e della sua distribuzione nel corso della giornata - non vi sono riferimenti al possibile caso della badante con due contratti di lavoro diversi. Conseguentemente possiamo ritenere che in questo settore non vi sia alcun divieto di principio all’ipotesi in oggetto.

D’altra parte ciò va a diretto favore della badante che, per questa via, può aumentare le sue ore di lavoro, lavorando presso due datori diversi, conseguire più contributi e una doppia retribuzione. Mentre per il datore di lavoro è dunque fuor di dubbio che vi sia la possibilità di assumere una persona che ha già firmato il contratto presso un altro datore di lavoro - con la sola limitazione legata alla distribuzione delle ore di lavoro.

Alcune precisazioni sul rapporto di lavoro domestico e sul doppio contratto: un esempio pratico

Vero è che oggigiorno la cura delle persone anziane e non più autosufficienti è una necessità per un numero sempre più alto di famiglie che non possono farlo in via diretta, per i più svariati motivi. E, come abbiamo visto, se il ruolo delle badanti e delle collaboratrici è sempre più essenziale, lo è altrettanto la loro regolarizzazione, valorizzando e riconoscendo i dovuti diritti e contributi - altrimenti il rischio è quello di esporsi a pesanti sanzioni in caso di badante non in regola.

A maggior ragione non vi debbono essere esitazioni a riguardo. Chi ha intenzione di assumere una badante che dia una mano in casa nell’assistenza di una persona non autosufficiente, ma ha magari bisogno di poche ore di lavoro alla settimana, non deve temere rischi dall’assunzione della collaboratrice domestica già attiva in un’altra casa. Anzi assumere una badante che ha più datori di lavoro significa molto probabilmente servirsi delle prestazioni di una persona davvero preparata e con le giuste doti di empatia per un lavoro di questo tipo.

Pertanto, facendo un breve esempio pratico, poniamo il caso di chi, come badante, ha un contratto di lavoro domestico in cui il datore ha segnato 8 ore settimanali di prestazione, mentre nel secondo contratto sono 24 le ore settimanali previste: è possibile avere i due contratti di part time allo stesso tempo - legge e Ccnl non pongono limiti a riguardo -a patto che siano ben distinti gli orari. Ovvero, la mattina la donna lavorerà nel primo luogo di lavoro e il pomeriggio nel secondo, ed è dunque il caso della badante che svolge due mansioni diverse in due luoghi diversi.

Compiti del datore di lavoro

Teoricamente è anche possibile avere non due, ma tre contratti di lavoro diversi presso tre datori di lavoro diversi. Ovviamente, con sedi distinte e organizzazioni del lavoro a loro volta differenti, é sempre necessario fare contratti di lavoro distinti. Chiaro dunque che il datore è libero di assumere, ma pur sempre con un contratto a se stante e il rispetto dell’obbligo di comunicazione dell’assunzione all’istituto di previdenza.

Lo ribadiamo per chiarezza: nel lavoro domestico non vi è una soglia di ore totali settimanali nel caso di più contratti di lavoro. Questo perché il relativo Ccnl pur prevedendo varie regole sull’orario di lavoro (ad es. con riferimento ai lavoratori conviventi e non conviventi), non dispone nulla in riferimento all’ipotesi del doppio contratto (o anche triplo).

Ma attenzione, perché sarà pur sempre cura dei due datori di lavoro controllare se la lavoratrice, avendo più impieghi, compie comunque in maniera efficace le sue mansioni. E ragioni di semplice buon senso porteranno a non assumere per un impegno giornaliero esteso, colei che già ad es. ha un orario di lavoro di 36 ore settimanali presso un altro datore di lavoro.

Il caso della badante con mansioni diverse in luoghi diversi ma un solo datore

Nel caso in cui, invece, la badante svolga due o più mansioni diverse in due luoghi distinti, ma il datore resta sempre uno solo, non occorre firmare un nuovo contratto individuale di lavoro, ma semplicemente basta aumentare l’orario di lavoro sul contratto già in essere e indicare il doppio luogo di lavoro. Questo perché, anche sotto questo punto di vista, il Ccnl di settore non pone vincoli: il datore di lavoro, se lo ritiene opportuno, può mandare la sua collaboratrice domestica a lavorare anche in altre sedi - modificando il contratto in essere nel modo opportuno.

Ovviamente dovrà però avvisare l’Inps, indicando sé stesso come unico datore di lavoro, sia per quanto attiene alla parte organizzativa che per la parte avente ad oggetto la retribuzione, specificando anche che la badante in questione svolge - sotto le sue direttive - le mansioni per cui è stata assunta, anche in un’altra abitazione.

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