Bilancio d’esercizio: esamina della gestione civilistica e fiscale delle perdite di esercizio di soggetti Ires. Analisi delle rilevazione contabili del COVID-19 in seguito ai principi contabili Oic 29 e trasformazione delle perdite in credito di imposta a seguito del DL n. 18 del 17 marzo 2020.
Gli effetti del Coranavirus stanno mettendo in grandissima difficoltà l’economia Italiana.
La chiusura di moltissime attività imprenditoriali ha comportato dei cali di produzione, ma soprattutto ha innescato un meccanismo a catena, che come ultimo anello di congiunzione, ha un inevitabile riduzione dei fatturati.
Sembra quindi certo il riflesso che il COVID-19 avrà sui bilanci delle aziende Italiane e la chiusura di molti di essi in perdita, ad oggi, è una prospettiva molto attendibile.
Di qui ne discende il conseguente onore gravante sugli amministratori (o consiglio di amministrazioni), di superare tale impasse, non solo da un punto di vista economico, ma anche in termini civilistici e fiscali.
OIC 29 : rilevanza contabile in bilancio del COVID-19
Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, con esclusione quindi delle micro imprese, ai sensi dell’articolo 2427, n. 22-quater del Codice Civile, sono obbligate all’informativa nella nota integrativa dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Il principio contabile Oic 29 li definisce come “fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio”.
Lo stesso principio contabile considera come fatti di rilievo, anche tutti quegli avvenimenti negativi che si sono manifestati solo dopo la chiusura dell’esercizio, ma che avendo condizionato la situazione rappresentata nel bilancio, sono di importanza fondamentale per chi è il destinatario dell’informazione societaria, e la loro assenza comporterebbe una rappresentazione economica finanziaria errata e non veritiera.
Bilancio d’esercizio: disciplina civilistica delle Perdite
Nel momento di approvazione del Bilancio d’esercizio, emergerà la problematica relativa alla copertura di tale perdita. Nel caso in cui non venga intaccato il capitale sociale in misura superiore ad 1/3, il quesito è di facile soluzione, infatti si potrà optare per un rinvio a nuovo della perdita d’esercizio, oppure coprirla direttamente con le varie riserve disponibili.
Al verificarsi invece di una perdita che riduca di oltre 1/3 il capitale sociale, gli amministratori ai sensi degli articoli 2446 (per le Spa e Sapa) e 2482-bis (per le Srl) del Codice Civile, devono senza indugio convocare l’assemblea per il ripristino immediato del capitale sociale almeno ad un importo pari al minimo legale (articoli 2447 e 2482-ter Codice Civile).
Bilancio d’esercizio: disciplina fiscale delle Perdite
Nell’attuale contesto economico, molte società di capitali, e in generale, soggetti Ires si troveranno a conseguire delle perdite d’esercizio.
L’articolo 84 del T.U.I.R. del D.P.R. 917/86, consente di utilizzare le perdite fiscali conseguite al fine di diminuire il reddito imponibile degli esercizi futuri, senza alcuna limitazione temporale.
Tuttavia è importante distinguere quanto segue:
- le perdite fiscali dei primi tre esercizi possono essere riportate illimitatamente nel tempo;
- le perdite fiscali degli anni successivi al terzo sono riportabili nel limite dell’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo.
Trasformazione delle perdite in credito d’imposta
Il verificarsi di una perdita fiscale comporta un beneficio potenziali per i futuri redditi imponibili, di conseguenza vi è la necessità, da punto di vista civilistico, dell’iscrizione in bilancio per imposte anticipate.
Proprio per questo motivo, con l’articolo 55 del DL 18/2020, il legislatore ha voluto inserire una misura che prevede la trasformazione in crediti d’imposta delle imposte anticipate relative a perdite fiscali.
In una prima analisi la misura sembrerebbe di grande impatto, in quanto consente di spendere immediatamente la perdita senza attendere i futuri periodi di imposta in cui si manifestano redditi imponibili fiscalmente in grado di poter assorbire le perdite pregresse.
Ma da uno studio più approfondito, possiamo senza dubbio evidenziare come la misura contiene troppe condizioni, che scoraggiano il contribuente e la rendono di modesta entità.
La più indisponente è quella relativa alla cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti.
In un momento come quello attuale sembra molto difficile trova degli acquirenti pronti a comprare crediti deteriorati entro fine anno.
Inoltre la trasformazione in credito d’imposta potrà essere effettuata per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
Da aggiungere anche che l’utilizzazione di tale credito potrà avvenire solo dal 1° gennaio 2020, con l’apposizione del visto di conformità se superiore ai 5.000 euro.
Il legislatore, a mio avviso, avrebbe dovuto fare un maggiore sforzo, prevedendo, almeno per gli anni di imposta 2019/2020 la sterilizzazione dell’obbligo di apposizioni dei visti di conformità per utilizzo di tutti i crediti d’imposta, e l’annullamento di applicabilità degli ISA, per non creare ulteriori problematiche alle società che molto probabilmente chiuderanno il proprio bilancio con ingenti perdite.
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