IVA piena sulle bollette del condominio relative ai consumi di energia per il funzionamento delle parti comuni. Il chiarimento nella risposta n. 3 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 4 dicembre 2018.
Condominio, sulle bollette dell’energia elettrica si applica l’IVA al 22 per cento per i consumi delle parti comuni: è questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 3 pubblicata il 4 dicembre 2018.
Soltanto per le forniture di energia elettrica per uso domestico è possibile beneficiare dell’aliquota IVA al 10 per cento secondo le regole previste dal D.P.R. n. 633/1972.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate arrivano a seguito della richiesta di un associazione, secondo la quale sulle bollette di un condominio a destinazione prevalentemente residenziale le spese per luce, cancello citofono, ascensore ed altro dovessero scontare l’IVA con aliquota agevolata.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza, nega la possibilità di pagare l’imposta al 10 per cento e chiarisce cosa si intende per uso domestico ai fini dell’applicazione dell’IVA ridotta sulle bollette.
Nel caso in oggetto, viene chiarito che sulle bollette relative ai consumi delle parti comuni non si configura l’uso domestico e pertanto, il condominio dovrà pagare l’imposta sui consumi elettrici applicando l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.
Condominio, IVA piena sulle bollette per le parti comuni
La possibilità di beneficiare dell’aliquota IVA al 10 per cento sulle bollette relative alla fornitura di energia elettrica per uso domestico non riguarda anche i consumi relativi alle parti comuni.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 3 pubblicata il 4 dicembre 2018 chiarisce innanzitutto che l’uso domestico non si realizza con la destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari e che quindi, l’agevolazione sulle bollette riguarda soltanto le somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, come consumatori finali, usano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione.
L’applicazione dell’aliquota IVA al 10 per cento, quindi, non si applica a soggetti che operano nell’esercizio di imprese o per l’effettuazione di operazioni rilevanti ai fini IVA (anche se in regime di esenzione).
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la possibilità di beneficiare dell’IVA ridotta sulle bollette è rivolta esclusivamente:
“alle sole ipotesi di impiego dell’energia nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della “residenzialità”, con esclusione delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture “non residenziali”, sia pubbliche che private (cfr. circolare n. 82/E del 1999).”
Bollette condominio, IVA piena se le parti comuni non sono “abitabili”
Nel caso specifico, relativo ad un associazione che scrive per conto di un condominio in cui sono presenti unità immobiliari a destinazione residenziale ed immobili ad uso ufficio, studi e negozi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le parti comuni non soddisfano il requisito di uso domestico previsto dalla norma ed interpretato dalle citate circolari come impiego per la propria abitazione.
In altre parole, l’Agenzia delle Entrate spiega che tenuto conto che le parti comuni di un edificio non possano essere destinati all’abitazione, a carattere familiare o collettivo, non è possibile ritenere soddisfatto il requisito dell’uso domestico e pertanto è preclusa la possibilità di beneficiare della riduzione dell’IVA sulle bollette.
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