Bonus 100 euro (Decreto Cura Italia): l’indennità riconosciuta per il mese di marzo sarà pagata questo mese. Ecco le istruzioni per Forze Armate e di Polizia.
Bonus 100,00€ per le Forze Armate e di Polizia: per chiarimenti sulle modalità di pagamento, ecco una nota pubblicata dal Comando Generale della Guardia di Finanza con la quale vengono approfonditi alcuni aspetti del Decreto Cura italia recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COV1D-19”.
Come noto, questo provvedimento ha riconosciuto (precisamente all’articolo 63) un bonus di 100,00 euro netti in busta paga per quei dipendenti privati e pubblici - Forze Armate e di Polizia comprese - che per il mese di marzo 2020 hanno svolto servizio nella propria sede di lavoro.
Questo bonus di 100,00€ in alcuni casi sarà erogato con il prossimo cedolino di maggio, in pagamento in questi giorni e già visibile su NoiPA, mentre in altri bisognerà attendere il prossimo mese; nel frattempo la Guardia di Finanza ha fornito delle importanti indicazioni in merito, così da chiarire ogni possibile dubbio sorto dalla lettura del prossimo cedolino stipendiale.
Bonus 100,00€: come si calcola l’importo?
La nota del Comando Generale della Guardia di Finanza è molto importante in quanto tiene conto tanto di quanto stabilito dall’articolo 63 del suddetto provvedimento (D.L. 18/2020) quanto degli indirizzi condivisi con le altre amministrazioni del comparto Difesa e Sicurezza.
Quanto leggerete di seguito, quindi, si applica tanto per le Forze Armate quanto per quelle di Polizia. Come prima cosa si ricorda che l’importo del premio spettante è determinato in base al rapporto che c’è tra le giornate lavorabili nel mese di marzo dall’interessato (che possono essere 22 o 26 a seconda che l’orario di lavoro sia articolato rispettivamente su 5 o su 6 giorni) e quei giorni in cui l’attività lavorativa sia stata effettivamente prestata presso la sede del reparto o dell’ufficio di appartenenza.
Per il calcolo di quanto spettante, quindi, bisogna dividere le giornate effettivamente lavorate in sede per quelle teoricamente lavorabili e moltiplicare tutto per 100.
Quali sono le giornate effettivamente lavorate?
La domanda che molti dipendenti delle Forze Armate e di Polizia si sono fatti in questi giorni riguarda le giornate che effettivamente sono state prese in considerazione per il riconoscimento del bonus. Nel dettaglio, è interpretazione comune alle amministrazioni interessate che non si tiene conto del giorno in cui l’attività di servizio è stata prestata con modalità di lavoro a distanza.
Così come, nel computo del suddetto incentivo di 100,00 euro, vanno escluse anche le giornate di assenza per:
- ferie;
- malattia;
- permessi (sia retribuiti che non);
- congedi;
- aspettative;
- riposi compensativi;
- recupero ore;
- permessi studio.
Sono da considerare come giornate in presenza, e quindi da comprendere nel calcolo dell’importo spettante:
- giorni in cui il personale ha fruito dei permessi orari;
- giorni di missione o fuori sede.
Inoltre, nel caso in cui il servizio giornaliero sia stato svolto per un numero superiore alle 12 ore consecutive, “attraverso il raddoppio/prolungamento del turno previsto per l’orario d’obbligo alternato a riposo programmato” allora anche il riposo programmato varrà come un giorno di effettiva presenza ai fini del computo del bonus.
Infine, per quanto riguarda coloro che sono frequentanti corsi di istruzione, i 100 euro dovranno essere rapportati alla somma dei giorni in cui questi abbiano effettivamente frequentato, nel mese di marzo, l’attività didattica presso la sede dell’Istituto. Sono comprese anche le giornate di semplice presenza - quindi senza frequenza del corso - così come quelle in cui è stata svolta attività di servizio affiancati/di supporto ai Reparti/Uffici del Corpo.
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