Bonus 100 euro dipendenti, istruzioni per il calcolo: novità dall’Agenzia delle Entrate

Rosaria Imparato

10/04/2020

Bonus 100 euro dipendenti, le istruzioni per il calcolo contenute nella risoluzione n. 18 del 9 aprile vanno a integrare quanto contenuto nella circolare n. 8 emanata il 3 aprile: tutte le novità.

Bonus 100 euro dipendenti, istruzioni per il calcolo: novità dall’Agenzia delle Entrate

Bonus 100 euro a dipendenti pubblici e privati, l’Agenzia delle Entrate completa le istruzioni per il calcolo con la risoluziona n. 18/E del 9 aprile.

Tale risoluzione va a integrare le indicazioni precedentemente date dall’Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 8 el 3 aprile 2020.

Nel documento di prassi l’Amministrazione Finanziaria risponde ai quesiti riguardanti vari aspetti del decreto Cura Italia e la sua applicazione.

In particolare, è nel quarto paragrafo che vengono affrontate le misure a sostegno dei lavoratori, dal calcolo dei giorni per il premio fino allo smart working.

Vengono date istruzioni anche riguardo quale tipo di reddito il lavoratore deve avere per essere un beneficiario dell’incentivo, e quando verrà erogato il premio di 100 euro netti.

La risoluzione n. 18/E del 9 aprile approfondisce alcuni aspetti lasciati in sospeso dalla circolare delle Entrate n. 8 del 3 aprile, ad esempio il fatto che i giorni di malattia, ferie, congedi e permessi siano fuori dal calcolo del bonus.

Vediamo dunque quali sono i punti presi in considerazione dall’Agenzia delle Entrate e quali sono i chiarimenti che offre.

Bonus 100 euro dipendenti, istruzioni per il calcolo: novità dall’Agenzia delle Entrate

La circolare numero 8 del 3 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate risponde a quesiti sull’applicazione delle misure contenute nel decreto Cura Italia.

Circolare AdE n. 8 del 3 aprile 2020
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti.

Tra i vari incentivi introdotti dal decreto del 17 marzo 2020 c’è anche un premio di 100 euro netti a dipendenti pubblici e privati che nel mese di marzo hanno continuato a lavorare in sede.

Per quanto riguarda il calcolo dei giorni per attribuire il premio previsto dall’articolo 63 del cosiddetto “decretone”, considerata la mancanza di precisazioni sia nella norma che nella relazione illustrativa, dispone quanto segue:

“si ritiene che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante ai sensi dell’articolo 63 del Decreto, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.”

Le modalità di calcolo del premio non variano in base alla tipologia di contratto, poiché la ratio della norma è quella di ricompensare i lavoratori che hanno continuato a prestare la propria attività in sede.

Anche i lavoratori part time, quindi, hanno diritto al bonus, il cui importo viene determinato in base al periodo in cui il dipendente presta la propria attività lavorativa in sede.

La risoluzione n. 18/E del 9 aprile dell’Agenzia delle Entrate aggiunge un altro metodo (da poter usare in alternativa a quello identificato dalla circolare n. 8 del 3 aprile.

Il metodo alternativo è basato sul rapporto tra i giorni di presenza in sede, indipendentemente dal numero di ore prestate, effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, o individuale qualora stipulato in deroga allo stesso.

Quindi, conclude l’Agenzia delle Entrate, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il tale rapporto.

Risoluzione AdE n. 18/E del 9 aprile 2020
Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti - Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Bonus 100 euro dipendenti anche in smart working?

I lavoratori dipendenti che si trovano in smart working non hanno diritto al bonus di 100 euro.

L’articolo 63 del decreto Cura Italia è molto chiaro: il premio è corrisposto in base al “numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro”.

Non si possono quindi contare i giorni di lavoro effettuati a distanza. Per lo stesso motivo non sono validi nemmeno i giorni di permesso, congedo, malattia, ovvero i giorni di assenza per qualsiasi motivo. Come spiega la risoluzione n. 18 del 9 aprile:

“il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.)”

Il bonus però spetta a coloro che hanno lavorato in sede per qualche giorno di marzo, non completando il mese. In questo caso l’importo del premio sarà rapportato ai giorni lavorati presso la propria sede lavorativa.

Bonus 100 euro, come si calcola il reddito?

I lavoratori dipendenti hanno accesso al premio solo se hanno un reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che il limite è valido solo per il reddito da lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF.

Vengono esclusi dal conteggio i redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la Certificazione Unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente dovrà rilasciare al sostituto di imposta un’autodichiarazione, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2019.

Infine, l’erogazione del bonus può avvenire in due modi: in automatico nella busta paga di aprile, oppure come conguaglio di fine anno.

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