Se si decide di sostituire la doccia o di trasformare una vasca in doccia, è possibile fruire della detrazione al 50% delle spese sostenute?
Si può ottenere il bonus al 50% se si decide di sostituire la doccia? Per cambiare il piatto doccia, il box doccia o anche altri singoli sanitari, la detrazione prevista dal bonus ristrutturazione è riconosciuta?
Le spese per la ristrutturazione della casa possono essere portate in detrazione anche nel 2025. La Legge di Bilancio, però, ha previsto un taglio a quelle spettanti per le abitazioni diverse da quella principale. Per le spese sostenute quest’anno, infatti, è prevista una detrazione al 36% che, però, per il 2025, è aumentata al 50% per le spese sostenute per interventi effettuati sull’abitazione principale.
Bonus al 50% per sostituire la doccia
Per la sostituzione della doccia (box o piatto) o dei sanitari in generale, la detrazione al 50% sulla spesa non è riconosciuta (e non spetta, ovviamente) neanche quella al 36%. Si tratta di interventi singoli che da soli non sono agevolabili, ma possono diventarlo se associati a interventi maggiori, come ad esempio il rifacimento dell’intero impianto idraulico del bagno.
A stabilire questa regola è la circolare dell’Agenzia delle Entrate 3 del 2016 dove, al punto 1.6 si risponde proprio alla specifica domanda se la detrazione spetta in presenza di uno dei seguenti interventi:
- sostituzione dei sanitari;
- sostituzione della vasca con altra vasca o con box doccia.
La domanda è abbastanza plausibile visto che le imprese che eseguono questa tipologia di lavori li considerano come agevolabili al 50%.
Sostituzione doccia, spetta la detrazione?
Nella risposta fornita l’Agenzia delle Entrate sottolinea che sono agevolabili al 36% (al 50% per l’abitazione principale) le spese sostenute per la manutenzione straordinaria dell’immobile, gli interventi di restauro, di ristrutturazione edilizia e di risanamento conservativo. Sono agevolabili, invece, al 75% gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
In base alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti queste tipologie di interventi si classificano nella manutenzione ordinaria in quanto permettono di sostituire, riparare o rinnovare le finiture degli edifici e proprio per questo motivo non possono essere agevolati all’interno del bonus ristrutturazione.
L’intervento di sostituzione della doccia o della trasformazione di vasca in doccia, tra l’altro, sebbene riduca almeno in parte gli ostacoli fisici che potrebbero essere di intralcio ai diversamente abili, non può essere agevolato neanche con il bonus barriere architettoniche in quanto tale intervento non risponde alle caratteristiche tecniche previste dal Decreto Ministeriale 236 del 1989. Per questo motivo le spese sostenute non possono essere portate in detrazione.
Quando è possibile la detrazione?
Anche se la sostituzione singola non è agevolabile con la detrazione al 36% o al 50%, resta inteso che se integrata con altri interventi di portata maggiore, la spesa può essere portata in detrazione. Se l’intervento, infatti, prevede l’intero rifacimento del bagno, con rifacimento anche degli impianti idraulici, si può portare in detrazione l’intera spesa sostenute, compresa quella per la sostituzione della doccia.
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