Bonus adeguamento ambienti di lavoro: si pagano le tasse sul credito d’imposta

Rosaria Imparato

15/07/2020

Bonus adeguamento ambienti di lavoro, si pagano le tasse sul credito d’imposta previsto dall’articolo 120 del DL Rilancio. Irap e Ires invece non sono dovute per il bonus sanificazione: i dettagli nella circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus adeguamento ambienti di lavoro: si pagano le tasse sul credito d’imposta

Bonus adeguamento ambienti di lavoro, sul credito d’imposta del 60% si pagano le tasse: la precisazione è contenuta nella circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 10 luglio.

Il credito d’imposta per l’adeguamento dei posti di lavoro fa parte del bonus sanificazione introdotto dal DL Rilancio, che prevede un incentivo anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

I due crediti d’imposta però hanno un trattamento fiscale diverso, visto che per l’adeguamento degli ambienti di lavoro si pagano l’Ires e l’Irap, a differenza di quanto previsto per il bonus sanificazione: vediamo perché.

Bonus adeguamento ambienti di lavoro: si pagano le tasse sul credito d’imposta

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è tassabile ai fini Ires e Irap: la puntualizzazione è stata fatta dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E del 10 giugno 2020.

Circolare AdE n. 20/E del 10 luglio 2020.
Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Il bonus adeguamento degli ambienti di lavoro è pari al 60% delle spese sostenute fino a un massimo di 80.000 euro, ed è introdotto dall’articolo 120 del DL Rilancio.

L’articolo 125 del DL Rilancio introduce invece il bonus per la sanificazione e l’acquisto di DPI, consistente in un credito d’imposta del 60% su un massimale di spesa di 60.000 euro.

I due crediti d’imposta però vengono trattati diversamente dal punto di vista fiscale.

Si legge infatti al punto 3 della circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate:

“Il comma 3 dell’articolo 125 in commento dispone altresì che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. [...] Diversamente, in assenza di una similare previsione contenuta nell’articolo 120 del decreto Rilancio, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap secondo le ordinarie modalità disposte per i singoli soggetti fruitori.”

Dunque, visto che nel testo DL Rilancio non specifica altrimenti, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro concorre alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap.

Bonus adeguamento ambienti di lavoro agevola lo smartworking

La circolare dell’Agenzia delle Entrate in commento fornisce un ulteriore chiarimento in merito al bonus adeguamento degli ambienti di lavoro.

Rientrano nel bonus due tipi di spese: quelle relative agli interventi effettuati per rispettare le misure necessarie per contenere i contagi da coronavirus e quelle dedicate agli investimenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.

È in quest’ultimo ambito che rientrano software, sistemi di connessione ed altri strumenti necessari per svolgere l’attività in smart working, tra cui per l’appunto i computer per i dipendenti.

Rientrano nell’agevolazione gli investimenti connessi ad attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o all’acquisto di strumenti o tecnologie necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa, come:

  • programmi software;
  • sistemi di videoconferenza;
  • sistemi per la sicurezza della connessione;
  • investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

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