Bonus affitto, pronti i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

Rosaria Imparato

14/07/2020

Bonus affitto, con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti ceduti: ecco quali sono e come compilare il modello F24.

Bonus affitto, pronti i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

Bonus affitto, sono stati istituiti due nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta ceduti.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020 ha già definito le istruzioni per la cessione del credito e la modalità di utilizzo in compensazione.

Il provvedimento fa anche riferimento alle risoluzioni precedenti dell’Agenzia delle Entrate con cui sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione.

Con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020 sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei cessionari dei crediti d’imposta relativi ai canoni di locazione di botteghe e negozi -il bonus previsto dal decreto Cura Italia- e degli immobili a uso non abitativo -incentivo del DL Rilancio- ricevuti dagli stessi beneficiari dei bonus.

Vediamo quali sono i nuovi codici tributo e come compilare correttamente il modello F24.

Bonus affitto, pronti i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

Dal 13 luglio fino al 31 dicembre 2020 i contribuenti possono inviare, esclusivamente in via telematica, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito del bonus affitto.

Si tratta del bonus affitto previsto sia dall’articolo 65 del decreto Cura Italia, per i canoni di locazione di botteghe e negozi, sia del bonus previsto dall’articolo 28 del DL Rilancio.

Il modulo da inviare all’Amministrazione Finanziaria si trova nel provvedimento AdE del 1° luglio, con cui vengono fornite anche le regole per la corretta compilazione.

Con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio vengono istituiti i codici tributo per consentire l’uso in compensazione dei suddetti crediti da parte dei cessionari, ricevuti dai beneficiari dei bonus.

Risoluzione AdE n. 39 del 13 luglio 2020
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del cessionario ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 e del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

I codici tributo istituiti sono i seguenti:

  • 6930” denominato “Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
  • 6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione dai cessionari sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità del provvedimento del 1° luglio, in particolare:

  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus affitto, come compilare il modello F24 per l’utilizzo dei crediti d’imposta ricevuti

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, il cessionario deve procedere all’accettazione degli stessi, tramite l’apposita Piattaforma cessione crediti disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo istituiti con la risoluzione in commento sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel Cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.

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