Bonus casa 2025, a chi spettano le detrazioni per ristrutturazione e mobili dopo la vendita

Nadia Pascale

20 Gennaio 2025 - 11:24

Se vendo la casa ristrutturata con le detrazioni per ristrutturazione e mobili a chi spettano i bonus casa 2025? Ecco le regole dettate dall’Agenzia delle Entrate.

Bonus casa 2025, a chi spettano le detrazioni per ristrutturazione e mobili dopo la vendita

I bonus casa 2025 a chi restano dopo la ristrutturazione con le detrazioni fiscali in caso di vendita?

I bonus edilizi permettono di avere agevolazioni fiscali spalmate su più anni, ma cosa succede se dopo la ristrutturazione si vende l’immobile per il quale si sta fruendo delle detrazioni fiscali per ristrutturazione e bonus mobili?

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul Bonus casa 2025 e in particolare risponde alla domanda: a chi vanno le quote residue delle detrazioni se l’immobile viene venduto? L’Agenzia delle Entrate individua due procedure diverse nel caso si tratti di detrazioni per ristrutturazione o di detrazioni relative al bonus mobili.
Vediamo nel dettaglio a chi spettano le detrazioni per ristrutturazione e quelle del bonus mobili dopo la vendita della casa.

Detrazioni per ristrutturazione: a chi spettano dopo la vendita

Le detrazioni non utilizzate relative a interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio vengono trasferite all’acquirente con la vendita dell’immobile.
A meno che non venga stabilito diversamente nel rogito.
L’articolo 16-bis, comma 8 del TUIR stabilisce infatti che

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Le stesse regole si applicano nel caso di ristrutturazione con i benefici del Superbonus, ma realizzate con e detrazioni fiscali e non con cessione del credito o sconto in fattura. Sappiamo che in realtà la cessione del credito e lo sconto in fattura sono ormai due strumenti andati in soffitta e anche per il Superbonus la regola generale è che si applichino detrazioni fiscali su 5 o 10 anni.

Vendita immobile ristrutturato con Superbonus

Nel caso di ristrutturazioni con i benefici fiscali del Superbonus, si applicano regole diverse. Le regole che ora vediamo si applicano alle ristrutturazioni effettuate con sconto in fattura e cessione del credito.

La prima cosa da sottolineare è che non vi sono limiti o divieti alla vendita dell’immobile ristrutturato con i benefici del Superbonus.

Con la Legge di Bilancio 2024, si introduce la tassazione delle plusvalenze da Superbonus.
La plusvalenza, in genere, è la differenza positiva tra prezzo d’acquisto e prezzo di vendita di un bene incrementato di ogni altro costo inerente il bene stesso. Vi è però un’eccezione alla regola generale: se la vendita avviene entro cinque anni dalla conclusione degli interventi per i quali si è usufruito del Superbonus, le spese sostenute per queste opere non possono essere considerate nel calcolo del costo di acquisto o di costruzione dell’immobile e quindi rientrano nella plusvalenze da Superbonus tassate al 26%.
Se la vendita avviene dopo 5 anni dalla conclusione dei lavori, se si è usufruito del Superbonus al 110% con sconto in fattura o cessione del credito, nel calcolo dei costi si può includere il 50% delle spese sostenute.

I cinque anni devono essere calcolati tra il termine dei lavori con il Superbonus e la data del rogito per la vendita dell’immobile.

Con la Legge di Bilancio del 2025 si è tentato un superamento di tali norme, ma l’emendamento non è stato approvato.

Detrazioni per bonus mobili: a chi spettano dopo la vendita

Nel caso in cui le agevolazioni fiscali riguardino il bonus mobili trovano però applicazione regole diverse. Ricordiamo che il bonus mobili è comunque legato a opere di ristrutturazione, proprio per questo ci si attende lo stesso trattamento fiscale per le detrazioni. Non è però così.

In questo caso le quote residue del bonus mobili ed elettrodomestici rimangono in capo a chi ha sostenuto le spese e non possono essere cedute all’acquirente.

Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate in una risposta pubblicata sulla sua rivista telematica FiscoOggi, chiarendo la differenza tra le due misure agevolative in materia di trasferibilità delle detrazioni in caso di vendita dell’immobile.

In merito a tale disciplina non ha importanza se il bonus mobili sia concesso nell’ambito di una ristrutturazione edilizia con detrazioni al 50 per cento o in misura maggiore e se le due misure siano dunque strettamente collegate: il bonus mobili ed elettrodomestici ha un trattamento diverso.

Il bonus mobili consiste in una detrazione IRPEF che permette il recupero della metà della spesa sostenuta, il limite di spesa per il quale si può fruire del bonus mobili è cambiato nel Tempo. Si è partiti da 10.000 euro per il 2022 e si è arrivati ai 5.000 euro del 2025.
Per il 2023 resta la stessa quota, cioè il 50%, ma si poteva fruire dei benefici su una spesa massima di 8.000 euro.

Ricordiamo, infine, per il 2024 l’ammontare massimo di spesa per il quale si poteva usufruire del Bonus mobili è di 5.000 euro.
La stessa aliquota e la stessa spesa massima di 5.000 euro è stata confermata per il 2025.

Nel caso di vendita della casa, le regole sono diverse e occorre fare riferimento ai documenti di prassi dell’Agenzia per sapere a chi spettano le detrazioni del bonus mobili dopo la vendita dell’immobile.

La circolare 21/4 del 23 aprile 2010, a pagina 7 specifica che in caso di detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

Il contribuente può continuare a usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se, prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio, l’abitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si è fruito della detrazione a condizione necessaria per poter fruire della ulteriore
detrazione per l’acquisto dell’arredo - è ceduta

Con la circolare n. 17/2015, l’Agenzia chiarisce che questa regola vale anche nel caso in cui al rogito vengano trasferite all’acquirente le restanti quote della detrazione delle spese rientranti nel bonus ristrutturazione.

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