Sconto in fattura per bonus casa: l’impresa è obbligata?

Rosaria Imparato

11/01/2022

Sconto in fattura: cos’è e come funziona per i bonus casa? Vediamo il meccanismo di funzionamento dell’opzione e se l’impresa è obbligata.

Sconto in fattura per bonus casa: l’impresa è obbligata?

Sconto in fattura per i bonus casa: come funziona? L’impresa è obbligata a concedere l’agevolazione oppure no? Per quanto riguarda i lavori edilizi, sconto in fattura e cessione del credito sono le due alternative alla detrazione.

Le due opzioni, tra l’altro, diventano ancora più importanti nel 2022, perché le spese per il superbonus 110% sostenute dal 1° gennaio saranno oggetto di detrazione in quattro anni, e non più in cinque. Se da un lato il beneficio fiscale arriva un anno in anticipo, dall’altro lato aumenta la quota annuale, con la conseguente esclusione degli incapienti. Ecco quindi che sconto in fattura e cessione del credito diventano ancora più importanti nel 2022.

Non solo superbonus 110%, ma anche bonus ristrutturazione, eco e sisma bonus, bonus facciate e l’incentivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere usati con sconto in fattura e cessione del credito.

Per quanto riguarda lo sconto in fattura, però, è bene specificare che l’impresa non è obbligata: vediamo perché e come funziona.

Bonus casa e sconto in fattura: l’impresa è obbligata?

L’impresa non è obbligata a fare lo sconto in fattura: è bene chiarirlo da subito. Come anticipato, quasi tutti i bonus edilizi (tranne il bonus mobili e l’incentivo per i giardini) possono essere usati tramite sconto in fattura.

Lo sconto in fattura è particolarmente conveniente perché consente di iniziare i lavori in casa anche a chi non ha liquidità sufficiente per affrontare le spese.

Ma la legge è chiara su questo punto: l’impresa, o il fornitore, deve essere d’accordo con il cliente. In caso contrario, non si potrà procedere con l’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate lo ribadisce in due documenti, la circolare n. 24/E dell’8 agosto e nella risposta all’interpello n. 325 del 9 settembre 2020. In quest’ultima viene esplicitato che:

“In ordine, infine, alla possibilità che il fornitore - nel caso di specie l’impresa venditrice - possa negare il riconoscimento dello sconto in fattura, si fa presente che, come stabilito al punto 1 del predetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, l’opzione in questione è esercitata dal contribuente che sostiene le spese «di intesa con il fornitore», rientrando tale intesa nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali e delle pratiche commerciali.”

Una formulazione che non lascia spazio a fraintendimenti: se l’impresa non d’accordo, non si può procedere con lo sconto in fattura.

Sconto in fattura per bonus casa: come funziona?

Lo sconto in fattura consiste nel meccanismo con cui l’impresa (o il fornitore) anticipa le spese per conto del cliente, che quindi paga meno, e poi recupera il credito d’imposta.

Si tratta quindi di una somma che corrisponde alla detrazione spettante. Tale somma viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto all’impresa che si è occupata degli interventi. Lo sconto può anche essere parziale.

L’impresa recupera la somma solo in un secondo momento, come credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, banche comprese.

Visto che si tratta di anticipare una parte del corrispettivo, si tratta di un meccanismo che non tutte le imprese possono effettuare: i piccoli operatori del settore, ad esempio, incontrerebbero non poche difficoltà a far quadrare i conti.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per lo sconto in fattura

I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110%, devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate per il contributo sotto forma di sconto in fattura (o per la cessione del credito).

La comunicazione va fatta esclusivamente in via telematica entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso:

“La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.

La comunicazione può anche essere inviata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

Sconto in fattura: quando serve il visto di conformità e l’asseverazione sui prezzi?

Importanti novità su cessione del credito e sconto in fattura sono state introdotte con il Dl 157/2021, il cosiddetto decreto Anti-frode, che è stato assorbito dalla Legge di Bilancio 2022. Se si decide di usare tali opzioni al posto della detrazione, bisogna produrre due certificazioni:

  • il visto di conformità;
  • l’asseverazione della congruità dei prezzi.

La Legge di Bilancio è intervenuta con dei correttivi, tra questi l’esclusione dei lavori in edilizia libera di questi due adempimenti oltre i 10.000 euro (gli interventi del bonus facciate sono però esclusi, quindi anche se l’agevolazione viene usata con sconto in fattura o cessione del credito vanno prodotti i documenti).

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