Lavori in edilizia libera, la Legge di Bilancio 2022 cancella l’obbligo di visto e asseverazione ai fini della cessione del credito. Di seguito l’elenco completo.
Lavori in edilizia libera, cessione del credito più facile dal 1° gennaio 2022, per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio.
Nella Manovra ormai in dirittura d’arrivo vengono inglobate le nuove regole previste dal decreto antifrodi, riviste alla luce delle criticità evidenziate da contribuenti e imprese.
La necessità di contrastare le frodi nell’ambito dei bonus casa in relazione alla cessione del credito e allo sconto in fattura ha portato all’estensione, dal 12 novembre 2021, degli obblighi relativi all’apposizione del visto di conformità e all’attestazione di congruità dei prezzi.
Due nuovi adempimenti per i quali sono in arrivo dei correttivi e, tra questi, l’esclusione dei lavori in edilizia libera da quelli per i quali sarà richiesto il visto e l’asseverazione.
Quali sono le opere svincolate dai nuovi obblighi? Facciamo il punto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2022.
Lavori in edilizia libera, cessione del credito 2022 senza visto e asseverazione: l’elenco completo
Il decreto antifrodi è destinato a diventare parte integrante delle modifiche ai bonus casa previste dalla Legge di Bilancio 2022, con alcune novità di rilievo per i lavori diversi dal superbonus per i quali è stato esteso l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità ai fini della cessione del credito.
Con il fine di evitare ulteriori aggravi per i lavori di modesta entità, il comma 29 dell’articolo 1 della Manovra modificata dal Senato, prevede che resteranno escluse dal duplice obbligo:
“le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”
Accanto quindi ai lavori di importo non superiore a 10.000 euro (ad esclusione di quelli rientranti nel bonus facciate), dal 1° gennaio 2022 sarà più semplice effettuare la cessione del credito per i lavori in edilizia libera.
Per capire di quali lavori si tratta è necessario consultare il Glossario dell’edilizia libera, approvato con il decreto MIT del 2 marzo 2018, e che contiene l’elenco delle principali opere realizzabili senza titolo abilitativo, ossia CILA, SCIA o permesso di costruire, nel rispetto delle regole comunali e nel rispetto delle normative di settore.
Elenco lavori in edilizia libera: quando per la cessione del credito 2022 non servono visto e asseverazione
Ad elencare i lavori in edilizia libera è la tabella allegata al Decreto MIT del 2 marzo 2018, richiamata dalla Legge di Bilancio 2022 e che individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.
La tabella (Glossario dell’edilizia libera), di seguito allegata, è formata di modo da individuare:
- il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006;
- l’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016;
- l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016;
- l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e P.A.
Soffermandoci sui lavori rientranti nei bonus casa e per i quali non saranno necessari il visto di conformità e l’asseverazione di congruità dal 1° gennaio 2022, riportiamo di seguito l’elenco delle opere interessate.
Le principali sono quelle che rientrano nell’ambito della manutenzione ordinaria, definita come il complesso delle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Si tratta ad esempio dei seguenti lavori:
- riparazione e sostituzione di pavimentazione interna e esterna;
- rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) di intonaco interno e esterno
- sostituzione di serramenti e infissi;
- rifacimento e messa a norma dell’impianto elettrico e gas;
- rinnovamento e sostituzione dei servizi igienici e idro-sanitari;
- installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma dell’impianto di climatizzazione.
Sono poi lavori di edilizia libera i seguenti:
- installazione di pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW)
- eliminazione delle barriere architettoniche (Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio);
- installazione di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici (Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444)
Per maggiori approfondimenti, si mette di seguito a disposizione il Glossario dell’edilizia libera:
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