Nel 2023 hai sostenuto spese per l’assicurazione? Allora nel 2024 hai diritto a un bonus che può arrivare fino a 245 euro. Vediamo come funziona e come percepirlo.
A tutti coloro che pagano l’assicurazione è riconosciuto un bonus di 245 euro. Da premettere fin da subito che non spetta per tutte le tipologie di assicurazioni, ma solo per alcune specifiche che andremo a illustrare di seguito.
A beneficiare dell’agevolazione possono essere il contraente, l’assicurazione, l’assicurato o il beneficiario. In questo articolo andremo a vedere come funziona questo bonus, per quali assicurazione spetta e come se ne può fruire anche annualmente.
Bonus di 245 euro per l’assicurazione
La tipologia di premio assicurativo che da diritto al bonus fino a 245 (ma che può andare anche oltre), che si ottiene sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi, è fondamentale per il diritto. Le assicurazioni che danno diritto alla detrazione al 19% in modello 730 o modello Redditi sono quelle sulla vita, contro gli infortuni, contro il rischio morte per soggetti con disabilità e quelle per assicurare il proprio immobile dal rischio di eventi calamitosi.
Per avere diritto alla detrazione il contraente e l’assicurato devono coincidere, mentre il beneficiario può essere anche una terza persona. Se si sostiene la spesa dell’assicurazione per un familiare a carico (che deve essere contraente e assicurato) il contribuente che sostiene la spesa può fruire della detrazione.
Il limite massimo di spesa su cui poter godere della detrazione al 19% è di:
- 530 euro per contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000 per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- 530 euro per contratti stipulati o rinnovato dal primo gennaio 2001 per assicurazioni contro il rischio morte e/o l’invalidità permanente non inferiore al 5%;
- 1.291,14 euro per contratti di assicurazione stipulati per rischio non autosufficienze;
- 750 euro per contratti a tutela della persona con grave disabilità:
Sono detraibili anche i premi stipulati per infortuni al conducente l’auto, ma solo se stipulati o rinnovati entro la fine del 2000.
La detrazione spetta al 19% sulla spesa sostenuta a partire dal 2018 per assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari e pertinenze. In questo caso non sono previsti limiti di spesa.
Quale documentazione serve?
Per poter fruire della detrazione è necessario essere in possesso della ricevuta di pagamento del premio assicurativo e del contratto di assicurazione in cui si evince la modalità di pagamento, i dati del contraente, dell’assicurato e la decorrenza del contratto.
Come si indica la spesa nel 730?
Per indicare la spesa da portare in detrazione nel 730 bisogna procedere alla compilazione del quadro E ai righi da E1 a E10, indicando i seguenti codici e i seguenti limiti massimi di spesa:
Tipologia assicurazione | Codice da inserire nel 730 | limite di spesa massimo |
---|---|---|
Assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, rischio morte e invalidità permanente | Codice 36 | nel limite di 530 euro |
Assicurazione contro rischio morte stipulati per tutelare soggetti con disabilità grave | Codice 38 | Spesa detraibile nel limite di 750 euro, al netto dei premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio morte o invalidità permanente (codice 36) |
Assicurazione contro rischio di non autosufficienza | Codice 39 | Spesa detraibile nel limite di 1.291,14 euro |
Rischio eventi calamitosi per abitazioni e pertinenze (stipulati dal 2018) | Codice 43 | La detrazione spetta senza limiti di importo (anche in caso di più unità immobiliari) |
Bonus massimo a quando ammonta?
La somma detraibile più alta è quella riferita al rischio non autosufficienza che prevede la detrazione al 19% su una spesa massima di 1.291,14 euro: si tale spesa il risparmio è di circa 245 euro. Ma c’è da tenere conto che per l’assicurazione contro i rischi di eventi calamitosi non esiste un limite di spesa e questo significa che la detrazione spettante potrebbe essere anche più alta. Senza considerare, poi che per chi stipula diverse polizze (morte, infortunio, eventi calamitosi) il beneficio è cumulabile.
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