Anche nel 2025 c’è chi beneficia ancora del bonus facciate. Vediamo di cosa di tratta e a chi spetta la detrazione sulla spesa sostenuta.
Cos’è il bonus facciate, come funziona e chi può beneficiare ancora della detrazione nel 2025? Il bonus per rifare le facciate degli stabili è stato un incentivo molto apprezzato dai contribuenti ed è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2022, ma c’è chi, ancora nel 2025 può beneficiare delle detrazioni in dichiarazione dei redditi. Per gli anni 2020 e 2021 con il beneficio fiscale era possibile portare in detrazione il 90% delle spese sostenute per il rifacimento della facciata, per il 2022, invece, il beneficio è stato ridotto al 60%.
Il bonus consiste nella detrazione del 90% (o del 60% per i lavori eseguiti nel 2022) degli importi sostenuti per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, senza limiti massimi di spesa. Per averne diritto, bisognava realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche quelli strumentali.
In particolare, i lavori ammessi in detrazione erano quelli di manutenzione ordinaria che riguardavano le strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. Ammessi in detrazione erano, quindi, gli interventi di pulitura e tinteggiatura esterna, ma con dei limiti su zone e sul tipo di lavori. Su questi punti l’Agenzia delle Entrate si è espressa con alcuni chiarimenti per l’applicazione del bonus sui balconi, mentre i terrazzi rimangono esclusi.
Nel 2025 chi ha ancora diritto alla detrazione per il bonus facciata, nonostante sia scaduto da alcuni anni?
Bonus facciate, cos’è?
L’agevolazione consisteva nella detrazione dell’imposta lorda (IRPEF o IRES), e consentiva di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 e nel 2021 e del 60% nel 2022 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.
Non c’erano limiti massimi di spesa e tutti potevano beneficiarne: persone fisiche o imprese, inquilini e proprietari, residenti e non nel territorio dello Stato.
I lavori di recupero della facciata esterna potevano essere effettuati su qualsiasi categoria catastale di edifici, comprese quelli strumentali, purché già esistenti.
Condizione fondamentale è che gli immobili si trovassero nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone ad esse assimilabili, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
La detrazione era riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, e ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso fino al 31 dicembre e nei nove periodi d’imposta successivi.
Il bonus facciate era un’agevolazione pensata per poter spettare a tutti.
In particolare, ammessi all’agevolazione erano:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari dovevono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
La data di inizio dei lavori doveva risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
I lavori ammessi in detrazione
Le spese ammesse in detrazione, quindi, erano quelle sostenute per i lavori di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti e su parti di essi.
L’agevolazione riguardava tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
I lavori che rientrano nel bonus facciate erano quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria, come:
- interventi sulle strutture opache della facciata;
- lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
- pulitura;
- tinteggiatura esterna;
- interventi di pulitura o tinteggiatura influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;
- il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano: quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Era possibile portare in detrazione anche le spese per:
- l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori, come l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, per esempio: le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
In quali zone era ammesso il rimborso?
Il bonus facciate copriva solo alcuni lavori e in determinate aree.
Le zone in cui era possibile ottenere il bonus facciate sono quelle individuate dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici numero 1444 del 2 aprile 1968, ovvero le zone A e B.
Nel dettaglio, le zone A contengono agglomerati urbani con caratteristiche di:
- carattere storico;
- artistico;
- o particolare pregio ambientale.
Le zone B sono dette “di completamento”, comprendono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A.
Nello specifico, sono considerate zone parzialmente coperte quelle in cui la superficie coperta da edifici non sia inferiore al 12,5%, quindi un ottavo della superficie fondiaria della zona.
Escluse dunque le zone C, che sono quelle a minore densità abitativa.
A chi spetta la detrazione del bonus facciate anche nel 2025?
Chiunque abbia beneficiato del bonus facciate nei tre anni in cui è rimasto in vigore, anche nel 2025 potrà godere delle relative detrazioni fiscali spettanti nella dichiarazione dei redditi.
Il beneficio fiscale, infatti, era riconosciuto in 10 quote annuali di uguale importo e questo significa che chi ha effettuato i lavori:
- nel 2020 ha dichiarato le spese, detraibili al 90% nella dichiarazione dei redditi 2021 e beneficierà dello sconto fiscale fino alla dichiarazione del 2030;
- nel 2021 ha dichiarato le spese, detraibili al 90% nella dichiarazione dei redditi 2022 e beneficierà dello sconto fiscale fino alla dichiarazione del 2031;
- nel 2022 ha dichiarato le spese, detraibili al 60% nella dichiarazione dei redditi 2023 e beneficierà dello sconto fiscale fino alla dichiarazione del 2032.
Anche se il bonus facciate, quindi, non è più in vigore da diversi anni, i suoi benefici potranno essere goduti ancora per più di un lustro.
Documenti da conservare per 15 anni
Tutti i contribuenti che stanno godendo della detrazione riconosciuta per il bonus facciate dovranno conservare i i seguenti documenti:
- le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
- la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento;
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
- la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
- le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
- la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.
I documenti vanno conservati per 15 anni dal termine dell’intervento. Infatti la dichiarazione dei redditi è soggetta a controlli per 5 anni e, quindi, bisogna considerare i 10 anni in cui si fruisce del beneficio e i 5 anni di possibili controlli che possono assoggettare la dichiarazione in cui si percepisce la decima quota della detrazione.
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