Bonus facciate, c’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per l’ultimazione dei lavori. Secondo la DRE AdE della Campania, devono coincidere data di sostenimento della spesa e conclusione dell’intervento.
Bonus facciate, ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2021, stessa data entro la quale è necessario sostenere le spese per fruire della detrazione fiscale.
Arriva un’interpretazione diversa e restrittiva da parte della Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate, con il rischio di creare una situazione di caos per i contribuenti che hanno in corso di esecuzione dei lavori rientranti nel bonus facciate.
La risposta all’interpello numero 914-1430/2021 evidenzia che, per effetto delle misure previste dal decreto antifrodi, per beneficiare del bonus facciate del 90% mediante cessione del credito o sconto in fattura è necessario che alla data del 31 dicembre 2021 coesistano i requisiti del sostenimento della spesa e dell’ultimazione dei lavori.
Nessuna chance quindi per chiudere l’intervento nel corso del 2022, anticipando il sostenimento del relativo costo.
Un chiarimento che però si scontra con quanto indicato dal Ministero dell’Economia, seppur precedentemente alla stretta prevista dal decreto legge n. 157/2021.
leggi anche
Bonus facciate, marcia indietro: possibile il pagamento nel 2021 e la fine lavori nel 2022
Bonus facciate, è caos: scadenza il 31 dicembre 2021 per l’ultimazione dei lavori?
Difficile trovare dei punti fermi per i contribuenti che si trovano a dover completare lavori agevolabili a cavallo d’anno.
Dopo il caos generato dal decreto antifrodi, e dai nuovi obblighi in vigore dal 12 novembre 2021 per la cessione del credito e lo sconto in fattura, a far sorgere nuovi dubbi è una recente risposta ad interpello fornita dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania commentata dal quotidiano Italia Oggi, la n. 914-1430/2021.
L’entrata in vigore delle misure previste dal decreto legge n. 157/2021 comporta la necessità che, ai fini di beneficiare del bonus facciate del 90%, alla data del 31 dicembre 2021 coesistano i requisito dell’effettivo sostenimento delle spese e dell’ultimazione dei lavori incentivati.
Una condizione che si evince dal combinato disposto dall’articolo 119, comma 13-bis, relativo all’asseverazione di congruità delle spese, e dall’articolo 121, comma 1-ter, per quanto concerne l’obbligo di apposizione del visto di conformità ai fini della cessione del credito.
In merito all’asseverazione di congruità, il comma 13-bis sopra richiamato prevede che:
“L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo e’ rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.”
Per quanto riguarda invece il comma 1-ter, e in relazione al visto di conformità, si prevede invece che ai fini della cessione del credito:
“il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997”.
Secondo l’interpretazione fornita, aggiornata alle nuove regole introdotte con finalità antifrode, verrebbe quindi meno l’ipotesi avvallata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che, nel corso delle interrogazioni del 20 ottobre 2021, aveva autorizzato di fatto la possibilità di anticipare il sostenimento delle spese entro il 31 dicembre, per poter poi ultimare i lavori nel corso del 2022, applicando quindi l’aliquota di detrazione pari al 90% della spesa sostenuta.
Sarebbero invece collegate le condizioni relative all’ultimazione dei lavori e al sostenimento delle spese entro il 31 dicembre 2021.
Bonus facciate al 90% per le spese pagate nel 2021 e lavori ultimati nel 2022: si attendono chiarimenti ufficiali
Facciamo un passo indietro e vediamo quanto affermato dal MEF nei mesi precedenti.
Allineandosi all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/E/2020, il Sottosegretario Freni aveva specificato che per i lavori diversi dal superbonus, l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura poteva avvenire facendo riferimento alla data di pagamento, fermo restando la necessità di completare i lavori oggetto dell’agevolazione.
In sostanza, era stata legittimata la possibilità di pagare le fatture prima e successivamente ultimare l’intervento agevolabile, via utile per applicare la detrazione al 90% prima della riduzione prevista dalla Legge di Bilancio 2022.
La risposta della DRE della Campania cambia però le carte in tavola, sollevando non pochi dubbi da parte dei contribuenti che hanno in corso di esecuzione lavori ammessi al bonus facciate. Si auspicano quindi chiarimenti ufficiali in tempi brevi, tenuto conto dell’imminente termine del 31 dicembre 2021.
© RIPRODUZIONE RISERVATA