Bonus maggio da 1.000 e 600 euro, lavoratori stagionali: quando è pagato in automatico?

Antonio Cosenza

20/06/2020

Bonus maggio per i lavoratori stagionali, importo da 600 a 1000 euro. Via alle domande, ma in molti casi viene accreditato in automatico dall’INPS.

Bonus maggio da 1.000 e 600 euro, lavoratori stagionali: quando è pagato in automatico?

Il bonus 1.000 euro di maggio spetta anche ai lavoratori stagionali, sia a quelli che appartengono al settore del turismo e degli stabilimenti termali che a quelli che invece fanno riferimento ad altri settori, per i quali però l’importo si riduce a 600 euro. Tuttavia, per i lavoratori stagionali, a seconda del settore di riferimento, ci sono delle modalità differenti per la richiesta del bonus maggio.

In queste ore sul sito INPS è operativa la procedura per presentare la domanda per ricevere il nuovo contributo - l’ultimo della serie introdotta dal Decreto Cura Italia prima e dal Decreto Rilancio poi - riconosciuto ai liberi professionisti titolari di P.IVA, di una collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori stagionali e ad altre categorie che vedremo meglio di seguito.

È possibile, quindi, fare richiesta di questi altri 1.000,00€ che si aggiungono ai 1.200,00€ riconosciuti per i mesi di aprile e maggio.

Ma attenzione, perché non tutti devono fare domanda per il nuovo bonus 1.000 euro, visto che in alcuni casi questo viene accreditato automaticamente. Ciò vale anche per i lavoratori stagionali, ma come detto in precedenza dipende da qual è il settore di riferimento.

È l’INPS a chiarirlo, specificando quali sono i casi in cui è necessario produrre una nuova domanda e quando invece basta aspettare in quanto il bonus sarà pagato in automatico.

Bonus 1.000 euro lavoratori stagionali: a chi spetta?

A partire dal 19 giugno, quindi, è possibile fare domanda per ottenere i bonus introdotti dal Decreto Rilancio per il mese di maggio 2020. Il nuovo bonus maggio - che non è riconosciuto ad artigiani e commercianti, come pure agli operai agricoli - spetta alle seguenti categorie di lavoratori:

  • liberi professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • lavoratori stagionali (sia del turismo e degli stabilimenti termali che appartenenti ad altri settori);
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori con contratto autonomo occasionale;
  • incaricati alle vendite al domicilio;
  • lavoratori in somministrazione.

Ci sono dei requisiti specifici da soddisfare per avere diritto al nuovo bonus; ad esempio, per ottenere l’indennità di maggio, oltre alla Partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, i liberi professionisti devono dimostrare di aver subito una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per i Co.Co.Co. è necessario invece che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020. Per gli stagionali, invece, non ci sono requisiti ulteriori da soddisfare: per questo motivo chi ha ricevuto i 600 euro a marzo e ad aprile si vedrà accreditare anche i 1.000 euro di maggio.

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali appartenenti al settore del turismo e degli stabilimenti termali è necessario che l’ultimo rapporto di lavoro sia cessato nell’arco temporale che va da gennaio 2019 al 17 marzo 2020. AI fini dell’accesso all’indennità i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità) e non devono essere, alla data del 17 marzo 2020, titolari di un rapporto di lavoro dipendente.

Possono ricevere il bonus 1.000 euro anche i lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali purché alla data del 19 maggio 2020 non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato e non risultino percettori della NASpI. Quest’ultimi, però, possono ricevere solo il bonus 600 euro di aprile e quello da 1.000 euro di maggio.

Il bonus maggio spetta anche ai lavoratori stagionali nei settori diversi da quelli del turismo, ma in quel caso l’importo è sempre di 600 euro come per marzo e aprile. Questi per ricevere il bonus devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal lavoro intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Questi i requisiti per i lavoratori stagionali che vogliono ricevere il bonus maggio da 1.000€ o 600€; ma quando è necessario fare domanda?

Bonus 1.000 euro: quando viene pagato in automatico?

A tal proposito, l’INPS specifica che la procedura online per la richiesta del bonus 1.000 euro non è sempre necessaria visto che in molti casi questo viene accreditato “d’ufficio a coloro che lo hanno ricevuto a marzo e ad aprile e nel frattempo ne soddisfano i requisiti. Ad esempio, i Co.Co.Co. che hanno già ricevuto i 1.200 euro nei mesi passati - e che nel frattempo hanno interrotto il rapporto di lavoro - riceveranno i 1.000 euro in automatico. Coloro che invece non hanno fatto domanda delle indennità di marzo e aprile ma nel frattempo hanno interrotto il rapporto lavorativo possono comunque produrre una nuova domanda per ricevere il bonus di 1.000,00 euro.

Lo stesso vale per gli stagionali del settore del turismo e stabilimenti termali, i quali devono fare la nuova domanda solo se non hanno ricevuto il bonus di marzo e aprile.

La domanda, invece, è unica per coloro che appartengono alle seguenti categorie:

  • lavoratori stagionali diversi dal settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori in somministrazione.

Per i liberi professionisti, invece, è obbligatoria la nuova domanda per ricevere il bonus di maggio. Questi, infatti, dovranno dimostrare di aver subito una perdita del fatturato pari almeno al 33%; per la domanda all’INPS sarà comunque sufficiente allegare un’autocertificazione che lo attesti, sarà poi l’Istituto - che in fase di istruttoria coinvolgerà anche l’Agenzia delle Entrate per i controlli - a verificare.

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