Bonus mobili, ecco quando basta solo lo scontrino per la detrazione

Patrizia Del Pidio

26 Marzo 2024 - 12:52

Si può avere la detrazione al 50% per il bonus mobili avendo come documento di pagamento uno scontrino che non riporti il codice fiscale del contribuente? Scopriamo cosa prevede la normativa.

Bonus mobili, ecco quando basta solo lo scontrino per la detrazione

Il bonus mobili e grandi elettrodomestici è trainato dal bonus ristrutturazione. Quando si eseguono degli interventi sull’immobile che danno diritto al bonus ristrutturazione, quindi, si ha diritto anche alla detrazione al 50% sulla spesa effettuata per l’acquisto degli arredi destinati allo stesso immobile. Per gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 il limite massimo di spesa sul quale è possibile fruire della detrazione è di 5.000 euro e questo significa che il beneficio massimo di cui si può godere è di 2.500 euro.

La detrazione si ottiene inserendo le spese sostenute per mobili ed elettrodomestici nel 730/2024, si potrà beneficiare dello sconto d’imposta in 10 rate annuali di pari importo. Per chi fruisce del massimo del beneficio (2.500 euro), di fatto, si avrà uno sconto di imposta pari a 250 euro per i 10 anni successivi a quelli in cui l’onere è stato sostenuto.

Documentazione per beneficiare del bonus mobili

Per poter richiedere la detrazione il contribuente deve avere le cosiddette “pezze di appoggio”, ovvero la documentazione che attesti il pagamento dei mobili e degli elettrodomestici. Per certificare le spese in questione e il loro avvenuto pagamento vanno bene ricevute di bonifici o la documentazione che attesti l’addebito della spesa sul conto corrente del contribuente.

Ai documenti che attestino la spesa, però, bisogna accompagnare anche le fatture di acquisto sulle quali deve essere indicato il codice fiscale del contribuente e specificata la natura dei beni acquistati e la loro quantità e qualità. Per gli elettrodomestici, infatti, il bonus mobili richiede, ai fini della detrazione, che appartengano a una determinata classe energetica e nello specifico:

  • non inferiore alla classe A per i forni;
  • non inferiore alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
  • non inferiore alla classe F per frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica;
  • apparecchi privi dell’etichetta della classe energetica qualora per gli stessi ancora non ne sia previsto l’obbligo.

Per quel che riguarda forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici, il contribuente deve inviare la comunicazione all’Enea per beneficiare del bonus.

Basta lo scontrino per avere la detrazione?

Come abbiamo detto un acquisto certificato da fattura rientra pienamente nel diritto alla detrazione. Se il contribuente, però, invece della fattura ha soltanto lo scontrino ha diritto lo stesso al bonus mobili ed elettrodomestici?

Lo scontrino, ai fini della detrazione, ha lo stesso valore della fattura a patto che riporti il codice fiscale dell’acquirente, l’indicazione della natura dei beni acquistati, la quantità e la qualità degli stessi.

Se lo scontrino non indica il codice fiscale dell’acquirente (a patto che indichi natura, qualità e quantità dei beni) la detrazione può essere fruita soltanto se l’acquisto può essere ricondotto al contribuente titolare della carta di credito o di debito utilizzata per l’acquisto.

Come si riconduce il pagamento al contribuente? Deve esserci corrispondenza tra pagamento e scontrino e nello specifico l’esercente a cui è stato effettuato il pagamento, l’importo versato, la data e l’ora della transazione devono corrispondere con gli stessi dati presenti sullo scontrino. In questo modo anche se sullo scontrino non è riportato il codice fiscale del contribuente la detrazione potrà essere fruita lo stesso.

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