Cessione del credito e sconto in fattura, ci sono dei casi in cui è ancora possibile avvalersene a chiarire i limiti è l’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 27 del 7 settembre 2023 ha chiarito i limiti entro i quali è ancora possibile esercitare la cessione del credito e lo sconto in fattura a fronte della realizzazione di lavori edilizi previsti nel decreto Rilancio.
Con il decreto 11 del 2023, decreto Cessioni, è stato dato un netto taglio alla possibilità di avvalersi dello sconto in fattura e della cessione del credito per i lavori legati al Superbonus e agli altri bonus edilizi.
La norma, pur essendo molto incisiva, non ha eliminato del tutto la possibilità di avvalersi di questi due strumenti, nel tempo si è però creata molta confusione anche per gli operatori professionali che lavorano in questo settore. L’Agenzia delle Entrate ha quindi deciso di fornire chiarimenti e delucidazioni attraverso una circolare riepilogativa che indica in quali casi è possibile ancora oggi usarli in luogo della detrazione fiscale.
Naturalmente per avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura è necessario trovare dei soggetti disponibili a tali operazioni.
Ecco, in breve, quando è possibile avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura.
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In quali casi si possono esercitare la cessione del credito o lo sconto in fattura?
L’articolo 2 comma 1 del decreto Cessioni prevede a che partire dal giorno 17 febbraio 2023, salvo le deroghe tassative, i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno beneficiare delle agevolazioni solo attraverso le detrazioni fiscali.
Nasce il problema per le persone che non hanno liquidità per anticipare i costi degli interventi e per coloro che non hanno sufficiente capienza fiscale per recuperare le detrazioni a cui avrebbero diritto.
Il punto su cui si concentra la circolare 27 del 2023 dell’Agenzia delle Entrate sono tali deroghe. In breve, si può ottenere la cessione del credito:
- per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
a) presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d’interventi effettuati dai condomini;
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
La circolare precisa che per gli interventi previsti dalle lettere a) e b) al fine di continuare a ottenere le agevolazioni, la Cila deve essere stata presentata entro il 16 febbraio 2023 a prescindere dalla circostanza che, in applicazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (TU dell’edilizia), i lavori richiedano un diverso titolo edilizio.
Sempre in relazione alle lettere a) e b), per i lavori iniziati prima dell’entrata in vigore della CILA, si deve fare riferimento al titolo abilitativo precedentemente richiesto.
Deroghe al divieto di cessione del credito e sconto in fattura in casi particolari
L’articolo 2 comma 3 bis del decreto Cessioni prevede ulteriori deroghe legate alle particolari condizioni dei soggetti beneficiari.
È possibile ancora avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura per:
- IACP ( Istituti autononi case popolari) oppure altri enti comunque denominati che abbiano la stessa finalità degli IACP, ad esempio in house providing;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Enti del terzo settore, come associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative, associazioni di volontariato.
L’articolo 2 comma 3 quater prevede, invece, la deroga al divieto di cessione per gli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Si tratta di eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Cessione del credito e varianti al progetto iniziale
Nel caso di lavori del Superbonus con deroga al divieto di cessione del credito, l’Agenzia sottolinea che il diritto di opzione per la cessione del credito e sconto in fattura può essere esercitato non solo per i lavori trainanti, ma anche per i lavori trainati effettuati sulle parti comuni dell’edificio condominiale nonché per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.
Non si perde inoltre il diritto a esercitare l’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura nel caso di varianti alla Cila.
Le varianti ammesse sono:
- modifiche o le integrazioni al progetto iniziale;
- variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi;
- previsione della realizzazione d’interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata a inizio dei lavori.
Si sottolinea inoltre che il comma 13 quinquies dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che, le comunicazioni delle varianti in corso d’opera possono avvenire anche a fine lavori e costituiscono integrazione dell’originaria CILA presentata.
Remissione in bonis per agevolazioni fiscali
La remissione in bonis consente di rientrare nei termini scaduti pagando una sanzione di 250 euro.
Nel caso di lavori edili che consentono di ottenere detrazioni fiscali, la remissione in bonis opera in due casi:
- tardiva presentazione della asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico;
- tardiva presentazione della comunicazione di opzione per la cessione del credito (scadenza 30 marzo 2023).
Nel primo caso se il contribuente intende avvalersi della detrazione deve trasmettere l’asseverazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (la prima in cui può avvalersi delle detrazioni), nel caso invece di opzione per la cessione del credito deve presentare l’asseverazione prima della presentazione della comunicazione di opzione.
Nel secondo caso la remissione in bonis può essere esercitata nel caso in cui alla data del 31 marzo 2023 non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma.
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