L’Agenzia delle Entrate aggiorna il software per la comunicazione della cessione del credito 2025. Ecco chi può ancora avvalersene e le istruzioni.
Scade il 17 marzo 2025 il termine per l’invio delle comunicazioni 2024 per le prime cessioni del credito e lo sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi. L’Agenzia delle Entrate ha quindi provveduto all’aggiornamento del software da utilizzare.
La legge 34 del 2020 ha disciplinato le agevolazioni fiscali legate ai bonus edilizi e in particolare il Superbonus. L’iniziale disciplina prevede la possibilità di ricorrere alla cessione del credito vantato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Dal 17 febbraio 2023 la cessione del credito ha un’applicazione residuale in seguito al blocco della cessione del credito effettuato per tenere sotto controllo il debito pubblico e l’abuso dello strumento.
Nonostante tale residualità, per chi nel 2024 ha avuto la possibilità di avvalersi della cessione del credito è arrivato il momento di comunicare tale opzione all’Agenzia delle Entrate.
Ecco le istruzioni per effettuare correttamente le comunicazioni per la cessione del credito 2024.
Chi può avvalersi della comunicazione della cessione del credito?
Si è detto che a partire dal 17 febbraio 2023, con l’entrata in vigore del decreto legge 11 del 2023, si ha il blocco della cessione del credito.
La norma prevede però delle eccezioni si tratta di:
- interventi realizzati su immobili collocati in determinati territori danneggiati dagli eventi sismici;
- interventi che rientrano nel bonus barriere e quelle detrazioni spettanti alle Onlus e agli istituti autonomi case popolari (Iacp).
La regola generale prevede che la comunicazione della cessione del credito debba essere effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo rispetto a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alle detrazioni fiscali. Quest’anno il 16 marzo è domenica e quindi il termine slitta al 17 marzo.
Per l’anno 2025 possono essere comunicate solo le spese sostenute nel 2024 in quanto, a differenza degli anni precedenti, le rate inerenti le spese effettuate in anni passati non possono più essere cedute. Il decreto legge 39/2024, decreto Salva-Conti, ha previsto ulteriori limiti al divieto generale di cessione del credito introdotto dal decreto legge 11 del 2023.
Come effettuare la comunicazione della cessione del credito per bonus edilizi
La comunicazione della cessione del credito deve essere effettuata dal beneficiario dell’agevolazione, direttamente o tramite intermediario.
Per i lavori effettuati su parti comuni degli edifici è onerato dall’adempimento l’amministratore di condominio.
Per gli interventi per i quali è previsto il visto di conformità, deve essere effettuata dal soggetto che rilascia il visto di conformità. In caso di condominio può essere effettuata sia dall’amministratore di condominio, sia dal “certificatore”.
La Comunicazione deve essere effettuata accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando Cie, Spid o Cns.
Si accede quindi alla pagina “ Servizi ”, si prosegue selezionando la voce “ Agevolazioni ” e infine “ Comunicazioni opzioni per interventi edilizi e Superbonus ”.
Il credito ceduto può essere utilizzato dal cessionario (cioè chi ha comprato) a partire dal decimo giorno successivo all’invio della comunicazione, naturalmente si utilizza in compensazione in base ai propri debiti fiscali. Non può essere utilizzato prima del 1° gennaio successivo rispetto all’anno di imposta in cui sono state effettuate le spese.
Nel caso in cui l’intervento effettuato abbia necessità di comunicazione all’Enea, ad esempio per i bonus correlati all’efficientamento energetico, la comunicazione della cessione del credito all’Agenzia delle Entrate non può essere fatta prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dal rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.
Dal 27 febbraio 2025 è disponibile l’aggiornamento del software stand-alone per la compilazione e l’invio delle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi (prime cessioni e sconti in fattura).
Si ricorda che la mancata trasmissione entro i termini previsti comporta l’inapplicabilità della cessione.
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