Bonus partite IVA, domanda entro il 28 maggio 2021 anche per il pagamento automatico del Sostegni bis

Anna Maria D’Andrea

27/05/2021

Bonus partite IVA, domanda entro la scadenza del 28 maggio 2021 per i contributi a fondo perduto. L’adempimento è necessario anche per ricevere il pagamento automatico della somma prevista dal decreto Sostegni bis.

Bonus partite IVA, domanda entro il 28 maggio 2021 anche per il pagamento automatico del Sostegni bis

Bonus partite IVA, la scadenza del 28 maggio 2021 per inviare domanda all’Agenzia delle Entrate è vincolante anche per ottenere il pagamento automatico della seconda tranche di aiuti previsti dal decreto Sostegni bis.

A poche ore dalla scadenza, il testo del decreto Sostegni bis conferma il nuovo meccanismo a strati dei nuovi contributi a fondo perduto.

Avranno diritto ad un doppio pagamento i titolari di partita IVA che presenteranno domanda entro la scadenza del 28 maggio 2021.

Sarà poi possibile presentare domanda per il nuovo contributo a fondo perduto, calcolato considerando la perdita subita nel periodo tra aprile 2020 e marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Bonus partite IVA, domanda entro il 28 maggio 2021 anche per il pagamento automatico del Sostegni bis

Rispettare la scadenza del 28 maggio 2021 diventa doppiamente importante per i titolari di partita IVA in possesso dei requisiti per l’accesso al bonus previsto dal decreto Sostegni.

Il decreto Sostegni bis n. 73/2021 dispone infatti che i titolari di partita IVA già beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal primo DL Sostegni, il n. 41/2021, hanno diritto al pagamento automatico di un nuovo indennizzo di pari importo.

Non sarà quindi necessario presentare domanda, ma tra i requisiti da rispettare sarà fondamentale che la partita IVA risulti attiva alla data del 26 maggio, giorno di entrata in vigore del decreto da 40 miliardi di euro.

A gestire la nuova tranche di aiuti sarà l’Agenzia delle Entrate che, senza adempimenti ulteriori, pagherà in automatico il nuovo bonus a fondo perduto riconosciuto al titolare di partita IVA, mediante accredito sul conto corrente bancario o postale ovvero mediante riconoscimento di un credito d’imposta da usare in compensazione mediante modello F24.

La modalità di erogazione sarà la stessa indicata nella domanda di accesso ai contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto n. 41/2021. Chi ha scelto il riconoscimento della somma mediante credito d’imposta non potrà optare per il pagamento sul conto corrente, e viceversa.

Bisogna inoltre evidenziare che il pagamento automatico avverrà esclusivamente nei confronti dei titolari di partita IVA che non abbiano indebitamente percepito il contributo a fondo perduto o che non l’abbiano restituito.

Bonus partite IVA, doppio pagamento e nuova domanda per il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni bis

Chi presenta domanda per i contributi a fondo perduto entro la scadenza del 28 maggio 2021, accanto al pagamento della seconda tranche di aiuti di importo pari al 100% di quanto già riconosciuto, potrà comunque fare domanda di accesso al nuovo bonus previsto per i titolari di partita IVA dal decreto Sostegni bis.

Il contributo a fondo perduto “alternativo” sarà riconosciuto in caso di calo del fatturato e dei corrispettivi nel periodo dal 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 pari almeno al 30% rispetto allo stesso dato relativo al periodo 1° aprile 2019 e 31 marzo 2020.

Cambia il periodo di riferimento per calcolare la perdita subita e per calcolare la somma spettante.

Il bonus previsto dal decreto n. 41/2021, così come il nuovo contributo a fondo perduto automatico, si basano sui dati relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il nuovo criterio previsto dal decreto Sostegni bis fotografa invece anche la situazione economica delle imprese tenendo conto anche delle restrizioni e delle chiusure dei primi mesi del 2021.

L’importo spettante, per chi ha già beneficiato delle due quote di fondo perduto determinate ai sensi del primo decreto Sostegni, verrà calcolato in relazione alla differenza tra l’importo medio mensile di fatturato e corrispettivi dei due periodi presi in considerazione, secondo le seguenti percentuali:

  • 60% fino a 100.000 euro di ricavi e compensi;
  • 50% da 100.000 euro ai 400.000 euro;
  • 40% da 400.000 euro a 1 milione di euro;
  • 30% da 1 milione a 5 milioni di euro;
  • 20% da 5 milioni a 10 milioni di euro.

Il pagamento non sarà però garantito per tutti. Il decreto Sostegni bis stabilisce infatti che nel calcolo dell’importo del nuovo bonus per le partite IVA si terrà conto della quota già erogata in automatico.

In sostanza, dal valore del contributo calcolato in base al calo di fatturato registrato nel periodo marzo\aprile verrà sottratto l’importo già riconosciuto.

Se l’importo del bonus alternativo dovesse risultare inferiore rispetto a quello già spettante, l’Agenzia delle Entrate non darà seguito alla domanda.

Criteri di calcolo maggiorati sono invece previsti per chi non ha fatto domanda per il primo fondo perduto e, di conseguenza, non ha ricevuto l’accredito automatico previsto dal Sostegni bis. In tal caso, l’importo spettante arriva fino al 90%.

In ogni caso, per l’avvio della fase operativa si attende un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Particolare attenzione bisognerà prestare ai prerequisiti per l’invio della domanda: per i soggetti obbligati all’adempimento, sarà fondamentale aver presentato le LIPE del primo trimestre, in scadenza il 31 maggio 2021.

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