Bonus prima casa giovani, i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Anna Maria D’Andrea

04/10/2021

Bonus prima casa giovani 2021, dall’Agenzia delle Entrate i primi chiarimenti sull’agevolazione per gli under 36. Due risposte ad interpello chiariscono l’ambito applicativo degli sconti fiscali.

Bonus prima casa giovani, i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Bonus prima casa giovani, arrivano i primi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sono due risposte ad interpello a chiarire i confini per l’applicazione degli sconti fiscali per gli under 36, introdotti dal decreto Sostegni bis per il 2021 e fino al mese di giugno del 2022.

I due documenti, il numero 650 del 1° ottobre e il 653 del 4 ottobre 2021 specificano, nel dettaglio, se è possibile applicare il bonus prima casa giovani sul compromesso, il contratto preliminare, e le regole in caso di acquisto dell’abitazione principale all’asta.

Bonus prima casa giovani, imposta di registro piena sul compromesso: sconto fiscale solo dopo il rogito

Partiamo dai primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, contenuti nella risposta all’interpello n. 650 del 1° ottobre 2021, in merito all’applicazione delle agevolazioni fiscali sul compromesso.

In sede di registrazione del contratto preliminare non è possibile applicare l’esenzione dal versamento dell’imposta di registro, che spetta esclusivamente dopo la stipula dell’atto di compravendita.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate evidenziano i paletti fissati dal decreto Sostegni bis che, nell’introdurre nuove e specifiche agevolazioni fiscali per i giovani under 36 con ISEE fino a 40.000 euro che acquistano la prima casa, specifica che l’agevolazione si applica:

“agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, di cui alla nota II bis all’articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, in breve TUR).”

Non rientra tra gli atti agevolati dall’esenzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale il contratto preliminare che prevede il pagamento di caparre e acconti.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzi delle Entrate, il contratto preliminare (compromesso) “produce tra le parti solo effetti obbligatori e non reali”, e non comporta il trasferimento della proprietà.

Bisognerà quindi pagare in misura integrale l’imposta di registro per il compromesso, e quindi prima del rogito, così come quella del 3% prevista in caso di acconti di prezzo e quella dello 0,50% prevista sulla caparra.

Solo successivamente alla stipula dell’atto di compravendita, e qualora l’imposta versata per la caparra e per gli acconti dovesse superare l’importo dovuto per il passaggio di proprietà, il contribuente potrà presentare domanda di rimborso entro tre anni.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 650 del 1° ottobre 2021
Applicazione del regime agevolativo recato dall’articolo 64, comma 6 del decreto legge n. 73 del 2021 ad un preliminare di compravendita

Bonus prima casa giovani per l’acquisto all’asta

Il secondo dei chiarimenti pratici forniti dall’Agenzia delle Entrate, contenuto nella risposta all’interpello n. 653 del 4 ottobre 2021, riguarda l’applicazione del bonus prima casa per i giovani under 36 in caso di acquisto all’asta.

Ai fini della concessione del bonus fiscale, per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro è irrilevante la data della stipula del mutuo.

Sarà necessario rendere le dichiarazioni per l’applicazione del bonus prima casa previste dalla nota II-bis all’articolo 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur, prima della registrazione dell’atto e anche successivamente all’emanazione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell’immobile.

Si ricorda che per poter beneficiare del bonus fiscale sulla prima casa è necessario dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • l’abitazione dovrà essere ubicata nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilirà la residenza entro 18 mesi o, alternativamente, è necessario che l’immobile sia situato nel Comune in cui è svolta l’attività lavorativa. Tale requisito non si applica agli italiani all’estero che acquistano la prima casa in Italia;
  • non essere in possesso di un’altra abitazione nello stesso Comune;
  • non aver fruito del bonus prima casa per un’altra abitazione, o impegnarsi alla vendita della stessa entro un anno dalla data del rogito.

Nel rispetto dei requisiti di cui sopra, come già specificato nella risoluzione n. 38/E del 2021 che per la prima volta ha previsto la possibilità di applicare il bonus prima casa in caso di acquisto all’asta:

“le previste dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio, talché risultino nel provvedimento medesimo. (...), tuttavia, è possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell’atto.”

Al pari delle più generiche agevolazioni per l’acquisto dell’abitazione principale, le stesse regole si applicano ai fini del bonus prima casa per i giovani under 36.

Le dichiarazioni necessarie per accedere alle agevolazioni fiscali devono essere rese quindi prima del rogito, ed è irrilevante invece la data di stipula del mutuo.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 653 del 4 ottobre 2021
Agevolazioni prima casa under 36 anni

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