Per sapere se spetta o meno il bonus Renzi in busta paga da 100 euro al mese, quali sono i redditi che vanno presi in considerazione oltre a quello da lavoro dipendente?
Bonus Renzi in busta paga, quali redditi pesano sul calcolo del diritto? Sappiamo che il trattamento integrativo di 100 euro in busta paga è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con redditi annui fino a 15.000 euro e, solo nel caso che la detrazione spettante sia superiore all’imposta dovuta, anche a chi ha redditi compresi tra i 15.000 e i 28.000.
Oltre ai redditi da lavoro dipendente, però, di quali altri redditi bisogna tenere conto per sapere se si ha diritto al beneficio? Non sempre è chiaro se a contare, infatti, sono soltanto i redditi prodotti con il lavoro dipendente o se a questi si devo aggiungere anche eventuali altri redditi percepiti dal lavoratore. Il rischio, ovviamente, è quello di percepire in busta paga il trattamento integrativo e trovarsi nella spiacevole condizione di doverlo restituire al momento del conguaglio. Vediamo, quindi, su quali redditi effettuare il conteggio per il diritto.
Bonus Renzi 2023 di 100 euro in busta paga, cos’è
Il trattamento integrativo, o ex bonus Renzi, che nel 2023 è pari al riconoscimento di 100 euro in busta paga, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge numero 3 del 2020 che reca misure volte alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. L’intervento in questione, modificato dalla Legge 234 del 30 dicembre 2021, è in vigore per:
- redditi complessivi fino a 15.000 euro;
- redditi complessivi tra 15.000 e 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni sia superiore all’imposta lorda dovuta (nel limite di 1.200 euro l’anno, ma determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda dovuta).
Il problema principale per chi fruisce di questo beneficio, è riuscire a determinare il reddito complessivo su cui si deve fare conto per il diritto.
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Bonus Renzi 2023, quali redditi vanno considerati?
L’articolo 1, comma 1 del decreto legge 3/2020 prevede espressamente che:
Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, e’ riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non e’ superiore a 15.000 euro.
Quali redditi bisogna considerare per la determinazione dell’imposta lorda (e del diritto al bonus Renzi) e quali, invece, ne sono esclusi? Sono esclusi dal conteggio i redditi elencati nell’articolo 49 del Tuir, comma 2 lettera a) e quelli elencati nell’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), ovvero:
- redditi da pensione di ogni genere e gli assegni a essi equiparati;
- compensi dei soci lavoratori delle cooperative (di produzione lavoro, di servizio, agricole e di piccola pesca);
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, a esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- compensi percepiti per borsa di studio, assegno o premio per studio o formazione professionale (a patto che il soggetto che li percepisce non sia legato da contratto di lavoro dipendente a chi li eroga);
- compensi percepiti da amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni;
- compensi percepiti per rapporti di collaborazione per attività svolte senza subordinazione con retribuzione periodica stabilita a patto che le somme non rientrino in quelle relative allo svolgimento di lavoro dipendente o autonomo;
- le remunerazioni dei sacerdoti;
- redditi da pensioni complementari;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
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