Cosa succede se si percepisce una busta paga o una borsa di studio all’estero: come vanno dichiarati questi redditi in Italia? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Un caso fiscale sempre più comune è quello di chi percepisce borse di studio per attività di ricerca o buste paga all’estero.
Dato il fenomeno sempre più frequente della fuga di cervelli non dovrebbe allora stupire che sempre più persone si ritrovino a conseguire dottorati di ricerca all’estero o ricevere borse di studio da istituti di formazione esteri.
Questo però porta a delle questioni non facilmente dirimibili: come va calcolata la tassazione dei redditi? Il reddito percepito in altro stato va dichiarato in Italia e si ha la possibilità di ottenere l’esenzione?
Cerchiamo di capire insieme allora tutte queste questioni.
Borse studio e ricerca: tassazione Francia-Italia
Per quanto concerne le disposizioni di legge in fatto di tributi legati ai redditi percepiti all’estero bisogna fare riferimento al TUIR.
Vi sono tre articoli che definiscono la situazione descritta sopra e sono l’articolo 2, comma 1:
“soggetti passivi dell’imposta (…) le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”. Il successivo articolo 3, comma 1 del TUIR stabilisce poi che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (…), e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”
Queste disposizioni vengono definite e concluse nell’articolo 165, comma 1:
“se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”
E infine, per quanto riguarda l’articolo 20, comma 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Francia dispone che
“le remunerazioni che un professore o un ricercatore che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato (Francia), residente dell’altro Stato (Italia) e che soggiorna nel primo Stato (Francia) al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni”
La convenzione prevede che la disposizione all’articolo 2 si applichi solo ai redditi e non ai contributi.
La Convenzione dunque esenta dal dichiarare i redditi percepiti in Francia ma, non avendo pagato alcuna imposta in quello Stato, il dichiarante non potrà chiedere la relativa detrazione in Italia.
Buste paga estero: tutti gli altri casi
Nella maggior parte delle altre convenzioni, ad esempio per quelle di Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti, gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato vengono tassati esclusivamente in Italia.
Affinché ciò sia possibile devono essere presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
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