Interessi moratori: cosa sono? Calcolo ed esempio numerico

Francesco Oliva

11/02/2019

Interessi moratori: cosa sono e come fare il calcolo? Ecco istruzioni ed un utile esempio numerico per calcolare gli interessi di mora nel 2019.

Interessi moratori: cosa sono? Calcolo ed esempio numerico

Cosa sono gli interessi moratori e come fare il calcolo?

Nelle righe che seguono vedremo tutte le istruzioni per calcolare gli interessi di mora, ma in primis è bene capire di cosa si tratta e quando si pagano.

Gli interessi moratori o di mora rappresentano il costo per il mancato rispetto dei termini temporali di pagamento di un credito da parte del debitore moroso.

Si tratta quindi uno strumento con il quale il creditore di un determinato rapporto commerciale può essere ripagato del danno subito per il parziale inadempimento contrattuale del debitore moroso.

Il calcolo degli interessi moratori 2019 è effettuato ad un tasso superiore a quello legale: l’obiettivo è quello di amplificare la funzione propria degli interessi di mora, ovvero scoraggiare l’inadempimento contrattuale del debitore.

Dopo aver compreso cosa sono gli interessi moratori, vediamo di seguito come si calcolano e un esempio della procedura da seguire per calcolare gli interessi di mora del debitore secondo quando previsto dal Codice Civile.

Calcolo interessi moratori: tasso di riferimento e formula

Per il calcolo degli interessi moratori o di mora occorre innanzitutto conoscere il tasso di interesse da applicare.

Con riferimento ai rapporti commerciali di cui al decreto legislativo numero 231/2002 così come modificato dal decreto legislativo numero 192/2012 il tasso di interesse da applicare per il calcolo degli interessi di mora è pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali.

Il saggio di interesse di mora per il 1° semestre 2019, inclusa la maggiorazione prevista, e’ pari allo all’ 8,00%.

Tale tasso di interesse, previsto dalle modifiche apportate dal decreto 192/2012, si applica ai rapporti commerciali instaurati a partire dal 1° gennaio 2013.

Per i rapporti commerciali conclusi entro il 31 dicembre 2012, invece, continua ad essere applicato il precedente tasso di riferimento, che prevedeva una maggiorazione rispetto al tasso BCE di 7 punti percentuali.

Tuttavia, è bene ricordare che il legislatore civilistico consente alle parti di un rapporto commerciale di concordare un tasso di interesse diverso, purché questo sia ragionevole e non rechi nocumento al creditore.

Come calcolare gli interessi moratori: formula e procedura

Dopo le dovute premesse, vediamo adesso in pratica come si calcolano gli interessi di mora utilizzando una semplice formula.

Ecco la procedura da utilizzare per calcolare gli interessi moratori:

Interessi moratori = (D * S * N)/365

dove:

D è l’importo dovuto;
S è il tasso di mora;
N è il numero di giorni dalla maturazione degli interessi.

Il denominatore si assume pari a 365 anche per gli anni bisestili: questo perché diversamente si creerebbe una disparità di trattamento in relazione al periodo di calcolo degli interessi moratori.

Tale impostazione è stata esplicitata dalla risoluzione numero 296/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate in materia di ravvedimento operoso.

Calcolo interessi moratori: da quando decorrono gli interessi?

E’ molto importante, nel momento in cui ci si appresta a calcolare gli interessi moratori, sapere da quando parta la decorrenza degli interessi moratori.

A questo proposito, la regola fondamentale è stabilita dall’articolo 4 del decreto 231/2002:

Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e’ stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e’ certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e’ anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

In questi casi il saggio degli interessi di cui all’articolo 5, comma 1, e’ maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e’ inderogabile.

Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell’ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.”

Calcolo interessi moratori: procedura di messa in mora del debitore

Nei rapporti commerciali ci si augura sempre di trovare controparti adempienti e rispettose degli accordi firmati.

Purtroppo però la realtà è diversa e la crisi economica che stiamo vivendo non aiuta.
Di conseguenza, prima di procedere al calcolo degli interessi moratori occorre procedere alla messa in mora del proprio debitore.

Tale procedura è disciplinata dall’articolo 1219 del codice civile:

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta”.

La regola generale, quindi, prevede che il debitore possa essere considerato in mora solo in seguito all’invito scritto all’adempimento da parte del creditore.

Di conseguenza, la scadenza del termine originario di pagamento non è sufficiente a costituire in mora il proprio debitore: sarà necessario inviare una lettera scritta via raccomandata A/R con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica certificata.

L’effetto della costituzione in mora è duplice:

  • il sorgere dell’obbligo di risarcimento del danno derivante dall’inadempimento o dal ritardo;
  • l’aggravamento del rischio per il debitore.

Cosa significa aggravamento del rischio per il debitore? Si tratta di un punto importante. Infatti, se la prestazione prevista dal contratto diventa impossibile per cause non imputabili al debitore, l’obbligazione normalmente si estingue.
Se sussiste, invece, la costituzione in mora, il debitore sarà comunque tenuto al risarcimento del danno come se fosse responsabile della sopravvenuta impossibilità della prestazione.

Ad ogni modo, in questi casi il risarcimento del danno è conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento e potrà comprendere:

  • la perdita subita dal creditore (danno emergente);
  • il mancato guadagno (lucro cessante).

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