Quali sono i bonus fiscali che si possono richiedere in caso di cambio destinazione d’uso? Nella risposta all’interpello n. 611 delle Entrate il caso di un passaggio da casa a studio professionale.
Quali sono i bonus fiscali che si possono richiedere in caso di cambio destinazione d’uso di un immobile? A fare il punto su quali sono le agevolazioni di cui si può usufruire e quali, invece, quelle che si perdono, è l’Agenzia delle Entrate.
Lo spunto per il chiarimento viene da un quesito posto da un contribuente, a cui l’Amministrazione Finanziaria replica con la risposta all’interpello n. 611 del 17 settembre 2021.
L’istante vuole portare avanti i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica su un appartamento di sua proprietà, cambiandone però la destinazione d’uso e trasformando l’immobile in uno studio professionale.
Cambio destinazione d’uso, da casa a studio: quali bonus si possono richiedere?
Nel caso specifico preso in esame dall’Agenzia delle Entrate, l’istante ha intenzione di effettuare lavori di recupero del patrimonio edilizio riconducibili all’articolo 16-bis, comma 1, lett. a) e seguenti, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. A due tipi di interventi corrispondono, rispettivamente, il bonus ristrutturazione e l’ecobonus (ordinario).
Per il bonus ristrutturazione spetta una detrazione fiscale del 50% ed entro il limite di 96.000 euro di spesa per gli interventi effettuati fino al 31 dicembre.
L’ecobonus consiste nella detrazione delle spese sostenute per i lavori effettuati per il risparmio energetico su edifici esistenti. L’aliquota di detrazione varia dal 50 al 75% in base agli interventi effettuati.
L’istante vorrebbe quindi ottenere i due bonus nel momento in cui effettua i lavori sul proprio immobile, un appartamento appartenente alla categoria catastale A/3, che poi verrebbe concesso in comodato d’uso al coniuge per usarlo come studio professionale. Ma cosa cambia con il cambio della destinazione d’uso dell’immobile? Scendiamo nel dettaglio.
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Cambio destinazione d’uso di un immobile: si perde il bonus ristrutturazione, sì all’ecobonus
La risposta n. 611 dell’Agenzia delle Entrate richiama, per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, l’articolo 16 bis del TUIR. Per poter usufruire della detrazione del 50% è necessario che gli interventi vengano eseguiti su edifici residenziali o su parti di edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti.
Di conseguenza sono esclusi gli interventi realizzati su edifici o su parti di edifici non residenziali. La circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 ribadisce che è possibile:
“fruire della detrazione d’imposta anche in caso in cui gli interventi riguardino un immobile non residenziale che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori edilizi, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo.”
La normativa che riguarda l’ecobonus, invece, prevede che l’agevolazione sugli interventi di riqualificazione energetica si applichi a tutti gli edifici esistenti, anche non residenziali.
Di conseguenza, nel caso dell’istante, visto che il cambio d’uso avverrà in seguito ai lavori e non sarà più residenziale, ma verrà adibito a studio professionale per il coniuge, non si potranno ottenere i benefici legati al bonus ristrutturazioni, mentre rimangono intatti i vantaggi dell’ecobonus.
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