Caos cassa integrazione: cambia di nuovo. Nuove scadenze INPS

Teresa Maddonni

22/07/2020

La cassa integrazione è un caos: il messaggio INPS del 21 luglio cambia di nuovo i termini per quella in deroga per le aziende plurilocalizzate smentendo quanto affermato con il messaggio del 17. Fornisce anche istruzioni sulle nuove scadenze di CIGO, assegno ordinario, CISOA e CIGD.

Caos cassa integrazione: cambia di nuovo. Nuove scadenze INPS

Caos per la cassa integrazione che cambia di nuovo dal momento che INPS, per quella in deroga, dà nuove scadenze per le aziende plurilocalizzate, lavoratori sportivi e per quelle Regioni che attendono nuove risorse.

Non solo INPS fornisce nel nuovo messaggio 2901/2020 precisazioni, su indicazioni del ministero del Lavoro, sul regime decadenziale per la trasmissione delle domande di cassa integrazione introdotte dal decreto n.52/2020 (abrogato) inserite in ultimo nella legge di conversione del decreto Rilancio n.77 del 17 luglio 2020 in riferimento a CIGO, assegno ordinario, CIG in deroga e CISOA.

Solo ieri abbiamo parlato dei nuovi termini per la presentazione della domanda per le ulteriori 5 settimane di cassa integrazione in deroga per le aziende con sede in 5 o più Regioni o Province autonome con una nuova procedura online che verrà rilasciata dall’INPS venerdì 24 luglio.

L’Istituto lo ha comunicato nel messaggio n.2856 del 17 luglio , ma i nuovi termini vengono immediatamente modificati. INPS infatti con l’ulteriore messaggio del 21 luglio comunica nuove scadenze confermando il caos generale della cassa integrazione. Vediamo quali sono.

Cassa integrazione: indicazioni INPS sulle scadenze

Per la cassa integrazione nelle sue diverse tipologie INPS fornisce delle indicazioni sulle scadenze per la trasmissione delle domande.

L’Istituto nel messaggio del 21 luglio riepiloga i termini introdotti dal decreto n.52/2020 e decreto Rilancio convertito secondo il quale le domande di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, CISOA e CIG in deroga devono essere trasmesse a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In sede di prima applicazione della norma il termine è stato fissato al 17 luglio 2020, mentre per i periodi di cassa integrazione tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 il termine per le istanze è stato quello del 15 luglio 2020.

Allo stesso tempo con successive circolari, la numero 84 e la numero 86, e il messaggio 2489 INPS ha fornito ulteriori termini e indicazioni.

Con il messaggio del 21 luglio INPS fa delle precisazioni di carattere operativo in merito al regime decadenziale suddetto su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

INPS specifica che il termine decadenziale di cui abbiamo detto, vale a dire entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativava “non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.”

Per chiarezza nei confronti di chi si ritroverà a leggere direttamente il messaggio INPS specifichiamo che l’Istituto fa un errore parlando di articolo 1 comma 1 del decreto legge n.52/2020 in quanto il riferimento in realtà dovrebbe essere al comma 2. Effettivamente il caos di INPS sulla cassa integrazione si fa più grande.

INPS continua tuttavia specificando che se la domanda di cassa integrazione riguarda due mesi (durata plurimensile) il regime decadenziale (entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto. Per essere più chiara INPS fa un esempio:

“Per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti dal più volte citato decreto-legge n. 52/2020.”

Quindi aggiungiamo entro il 31 settembre. INPS fornisce poi indicazioni operative alle strutture territoriali competenti specificando che l’implementazione delle nuove funzionalità informatiche è in corso e il rilascio delle stesse sarà comunicato con apposito messaggio.

L’Istituto specifica che le strutture territoriali, ai fini della gestione del regime decadenziale, in fase di prima applicazione, respingeranno per decadenza la domanda.

All’esito sopra descritto, le Aziende potranno presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Scrive INPS:

“In fase di prima applicazione della nuova disciplina, le aziende, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, potranno, in alternativa, manifestare la volontà di chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il richiamato regime decadenziale. In questo caso, le Strutture territoriali potranno, in autotutela e ricorrendone tutti i requisiti, riassumere il provvedimento di reiezione, annullarlo e adottare un provvedimento di accoglimento parziale.”

Cassa integrazione: nuove scadenze per plurilocalizzate

La cassa integrazione per le aziende plurilocalizzate cambia di nuovo con le nuove scadenze INPS fornite sempre con il messaggio 2901 del 21 luglio 2020. D’altronde il messaggio con i nuovi termini era solo di qualche giorno prima, del 17 come abbiamo detto.

Il riferimento è alle ulteriori settimane di cassa integrazione in deroga che le aziende plurilocalizzate devono chiedere direttamente a INPS dopo le prime 9 (13 o 22 per zone gialle o rosse).

Ma andiamo per gradi: nel nuovo messaggio, prima di dedicarsi alle plurilocalizzate e agli sportivi INPS parla in linea generale della cassa integrazione in deroga da richiedere dopo le prime 9 settimane direttamente all’Istituto.

Con riguardo alla semplificazione introdotta con il dl Rilancio che prevede la richiesta diretta a INPS senza passare per le Regioni, l’Istituto comunica che è in corso di registrazione il decreto interministeriale di riparto della terza quota di risorse destinate ad alcune Regioni, che hanno dovuto interrompere la decretazione concessoria a causa del raggiungimento dello specifico limite di spesa loro assegnato.

In conseguenza, per tutte le domande di cassa integrazione in deroga relative alle 5 settimane che le aziende devono richiedere direttamente all’Istituto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti il 31 maggio la scadenza non è quella del 17 luglio, ormai passata, ma il termine dei 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto.

Quindi le aziende avranno tempo 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto interministeriale per la ripartizione delle risorse, per fare domanda di cassa integrazione in deroga per periodi precedenti al 31 maggio 2020.

Per le domande di cassa integrazione in deroga di sportivi e delle plurilocalizzate invece, come aveva già fatto, INPS comunica che le procedure informatiche per la richiesta diretta a INPS sono in fase di rilascio. Come abbiamo anticipato, almeno secondo il messaggio del 17 luglio, la data per le plurilocalizzate dovrebbe essere il 24 luglio.

Con il messaggio n.2586 del 17 luglio INPS aveva comunicato che le domande di cassa integrazione in deroga per le plurilocalizzate potevano essere inviate entro 15 giorni dal rilascio dell’applicativo e quindi come abbiamo noi evidenziato entro l’8 agosto.

Con il nuovo messaggio del 21 luglio però INPS comunica che su avviso conforme ministeriale, la nuova scadenza è fissata a 30 giorni dal rilascio dei nuovi applicativi informatici. Tra comunicazioni frammentate in vari messaggi di INPS, pareri ministeriali e decreti non si fa che incrementare ancora una volta il caos che circola intorno alle scadenze per la cassa integrazione.

Messaggio numero 2901 del 21-07-2020
Trattamenti di cassa integrazione ordinaria, ASO, CISOA e CIGD. Nuova disciplina decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Effetti conseguenti all’applicazione della norma. Indirizzi ministeriali. Modalità operative.

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