Cassa integrazione, domande respinte: ecco come ottenerla entro il 31 marzo

Teresa Maddonni

10/03/2021

Per la cassa integrazione, quella Covid, le cui domande sono state respinte per scadenza dei termini nel 2020, INPS fornisce con il messaggio n° 1008 le istruzioni su come ottenerla entro il 31 marzo grazie alla moratoria della legge di conversione del decreto Milleproroghe.

Cassa integrazione, domande respinte: ecco come ottenerla entro il 31 marzo

Cassa integrazione: in caso di domande respinte per periodi di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa riferiti al 2020 è possibile rimediare. INPS spiega come ottenerla entro il 31 marzo con la nuova proroga dei termini prevista dal decreto Milleproroghe con la sua conversione in legge e lo fa nel messaggio n° 1008 del 9 marzo 2021.

La nuova proroga dei termini riguarda non solo le domande respinte per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa il cui termine iniziale per la trasmissione era fissato al 31 dicembre 2020 ma, sempre per la stessa scadenza, anche i datori di lavoro che non hanno fatto domanda.

La proroga dei termini per il 2020 al 31 marzo 2021 della cassa integrazione per l’emergenza entrata nel decreto Milleproroghe durante la sua conversione in legge è stata fortemente voluta dai Consulenti del Lavoro per i datori di lavoro esclusi nel susseguirsi delle disposizioni normative specie nell’ultimo periodo dello scorso anno.

Vediamo nel dettaglio come fare domanda per la cassa integrazione, respinta e non, entro il 31 marzo secondo le istruzioni INPS e prima ancora chi può accedervi.

Cassa integrazione: domande oggetto di proroga

Per la cassa integrazione INPS nel messaggio spiega primariamente quali sono le domande oggetto della proroga dei termini al 31 marzo 2021. Come specifica l’Istituto nel messaggio del 9 marzo sono oggetto del differimento al 31 marzo tutte le domande:

  • di cassa integrazione (ordinaria e in deroga);
  • di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali;
  • del Fondo di integrazione salariale (FIS);
  • della cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

La proroga ovviamente vale per le domande di cassa integrazione che sono connesse all’emergenza Covid e i cui termini di trasmissione, come anticipato, sono scaduti al 31 dicembre 2020.

La moratoria introdotta dal decreto Milleproroghe, prevedendo la disciplina dei termini decadenziali che le domande di cassa integrazione devono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, è rivolta a quelle richieste di CIG Covid riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 incluso. Specifica l’Istituto nel messaggio:

“Possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia. In particolare, si richiama l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.”

La proroga dei termini per la cassa integrazione riguarda anche i modelli SR41 e SR43 per i dati da inviare a INPS per il pagamento o il saldo in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto.

INPS chiarisce nel messaggio che la nuova scadenza del 31 marzo riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa anche in questo caso terminati a novembre 2020 o a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.

Cassa integrazione: domande già inviate e respinte

INPS nel messaggio spiega come rimediare in caso di domande già inviate e respinte e anche come procedere con una nuova richiesta di cassa integrazione per chi, rientrando nei requisiti che abbiamo sopra illustrato, non lo abbia fatto entro il 31 dicembre 2020, ma andiamo per gradi.

I datori di lavoro che, per i periodi che sono oggetto di proroga, specifica INPS, non hanno fatto domanda per accesso alla cassa integrazione, possono rimediare entro e non oltre il 31 marzo 2021 con le causali per l’emergenza che trovate di seguito come riportate nell’allegato 1 al messaggio del’Istituto.

Per le domande di cassa integrazione già inoltrate e respinte a causa di un invio tardivo - sempre per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa 2020 fino al novembre 2020 compreso - i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.

Per la cassa integrazione Covid le cui domande erano state già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nella proroga della scadenza prevista dal decreto Milleproroghe, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati, riferiti a pagamenti diretti della cassa integrazione ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di proroga, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno inviarli nuovamente.

Per maggiori dettagli sulla cassa integrazione con la proroga della scadenza per le domande respinte e nuove istanze riferite al 2020 rimandiamo al testo completo del messaggio INPS in .Pdf scaricabile che alleghiamo di seguito.

Messaggio numero 1008 del 09-03-2021.pdf
Cassa integrazione con proroga scadenza al 31 marzo. Domande respinte e nuove. Istruzioni INPS.

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