Cassa integrazione: novità con il decreto Ristori bis che si aggiungono alle 6 settimane del decreto Ristori. Compaiono nuove scadenze e una nuova platea di beneficiari.
Cassa integrazione: novità con il decreto Ristori bis in Gazzetta Ufficiale che riguardano le scadenze per l’invio delle domande e la nuova platea di beneficiari. Nel dettaglio viene introdotta la nuova data del 15 novembre per le domande di cassa integrazione e per i dati necessari per il pagamento.
Nel decreto Ristori bis per la cassa integrazione le novità riguardano alcune modifiche che lo stesso andrebbe ad apportare all’articolo 12 del decreto n.137/2020 (decreto Ristori).
In particolare il decreto Ristori del 28 ottobre e in vigore dal 29 ha introdotto 6 nuove settimane di cassa integrazione fino al 31 gennaio 2021 a partire dal 16 novembre cui poi si dovrebbero aggiungere le ulteriori 12 della prossima Legge di Bilancio.
Ora il decreto Ristori bis va a ridefinire per la cassa integrazione i termini decadenziali per la trasmissione delle domande come da precedenti disposizioni normative, introducendo la nuova scadenza. Non solo, il decreto Ristori bis amplia anche la platea dei beneficiari. Vediamo di cosa si tratta e a chi spetta.
Cassa integrazione, novità decreto Ristori bis: scadenza 15 novembre
Per la cassa integrazione il decreto Ristori bis introduce la nuova data del 15 novembre come scadenza apportando una modifica al decreto Ristori e in particolare all’articolo 12 che introduce le nuove 6 settimane.
Nel testo del decreto Ristori bis all’articolo 12 vengono riportate le “Misure in materia di integrazione salariale”, abrogando il comma 7 dell’articolo 12 del decreto Ristori e modificando di fatto i termini decadenziali per l’invio delle domande vengono modificati.
Pertanto viene introdotta la nuova data del 15 novembre come termine ultimo per l’invio delle domande di cassa integrazione COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Cura Italia) e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, applicazione della disciplina ordinaria si collocano tra il 1° settembre e il 30 settembre 2020.
In particolare il nuovo termine del 15 novembre si va a sostituire al termine del 31 ottobre (comma 7 articolo 12 del decreto Ristori abrigato) fissato dal decreto-legge del 7 ottobre 2020 n.125, e anticipato dalla circolare INPS n.115 che aveva previsto il differimento a quella data della scadenza fissata dai commi 9 e 10 dell’articolo 1 del decreto Agosto convertito nella legge n.104/2020 del 13 ottobre.
Cassa integrazione: nuovi beneficiari nel decreto Ristori bis
Per la cassa integrazione il decreto Ristori bis introduce anche una nuova categoria di beneficiari allargando pertanto la platea.
Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto Ristori bis viene stabilito quanto segue:
“I trattamenti d’integrazione salariale di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.”
Significa che la cassa integrazione, quindi le 6 settimane del decreto Ristori, sono riconosciute anche per i lavoratori impiegati alla data di entrata in vigore del medesimo quindi al 9 novembre 2020. La cassa integrazione viene riconosciuta così anche a coloro che sono stati assunti dopo il 13 luglio 2020, con causale COVID-19.
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