Novità per la cassa integrazione dal momento che possono fare domanda le aziende delle prime zone rosse per i lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per Covid ed entro il 24 febbraio. Istruzioni nel messaggio INPS.
Novità per la cassa integrazione con la domanda che può essere inviata entro il 24 febbraio 2021 dai datori di lavoro delle prime zone rosse di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna secondo quanto disposto dal decreto Agosto (articolo 19) convertito nella legge n.126/2020.
A comunicarlo è INPS nel messaggio n° 304 del 25 gennaio 2021 che, sebbene sia passato molto tempo (quasi un anno) dalle prime zone rosse, è rivolto ai lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19 e per i quali si può fare domanda di cassa integrazione Covid con specifica causale.
INPS fornisce con il messaggio tutte le istruzioni per la domanda di cassa integrazione e che illustriamo di seguito.
Cassa integrazione novità: domanda per ex zone rosse
Le novità per la cassa integrazione sono riportate dal messaggio INPS del 25 gennaio, come la precedente circolare n°115 del 30 settembre 2020 e sono rivolte ai lavoratori delle prime zone rosse che possono fare domanda entro il 24 febbraio.
INPS ricorda nel messaggio qual è il quadro normativo di riferimento e in particolare specifica quanto riportato dal decreto Agosto all’articolo 19 che ha previsto una particolare tutela per i lavoratori - domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio - che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle autorità pubbliche territorialmente competenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020.
In particolare la domanda di cassa integrazione può essere inoltrata dai datori di lavoro operanti in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia che abbiano sospeso l’attività lavorativa anche limitatamente alle prestazioni dei lavoratori sopra indicati. Si tratta di:
- cassa integrazione ordinaria;
- cassa integrazione in deroga;
- assegno ordinario;
- CISOA.
La domanda di cassa integrazione dovrà avere la specifica causale “COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare” specifica INPS: “per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD e di venti giornate per la CISOA.”
Domanda cassa integrazione e codici evento
La domanda di cassa integrazione per le ex zone rosse deve essere inviata entro il 24 febbraio. Si legge infatti nel messaggio dell’INPS:
“In ragione dei tempi tecnici che si sono resi necessari per la realizzazione delle procedure di gestione da parte dell’Istituto, gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento di cui trattasi si considerano operanti decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio.”
L’istituto specifica che le domande per la cassa integrazione in oggetto devono essere corredate da autocertificazione nella quale il datore di lavoro deve dichiarare che i lavoratori oggetto della richiesta non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e indicandone gli estremi.
L’autocertificazione, una volta compilata secondo il format di cui all’allegato 1 che riportiamo di seguito, dovrà essere allegata alla domanda.
Per i pagamento diretto della cassa integrazione da parte di INPS il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari, anche per il saldo, con i modelli SR41 e SR43 semplificati entro il termine di trenta giorni dalla notifica, da parte dell’Istituto, della PEC contenente l’autorizzazione alla prestazione.
Se non si provvede in tempo il pagamento della cassa integrazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Specifica INPS:
“Per i datori di lavoro che accedono alla CIGD ed alla CISOA con causale “obbligo di permanenza domiciliare” è previsto esclusivamente il pagamento diretto della prestazione. Si precisa, inoltre, che i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in argomento non sono tenuti al versamento del contributo addizionale”
E aggiunge:
“I datori di lavoro che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dovranno procedere al conguaglio o al rimborso degli importi anticipati entro il termine di decadenza previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (al riguardo si rimanda alle indicazioni fornite con le circolari n. 9/2017 e n. 170/2017).”
Nel messaggio l’Istituto per la nuova cassa integrazione comunica anche quali sono i nuovi codici evento previsti per la causale “COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare” e nel dettaglio:
- CIGO: codice evento 62 (Fondo ad hoc Diretto e conguaglio);
- FIS e altri Fondi di solidarietà: codice evento 35;
- Deroga: codice evento 33197;
- CISOA: codice evento 14.
INPS riporta anche ulteriori indicazioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens ai fini del conguaglio della cassa integrazione e che si possono approfondire nella circolare che alleghiamo di seguito.
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