Cassa integrazione: la data di oggi 30 settembre è fondamentale per non perdere il trattamento. Vediamo perché.
Cassa integrazione: occhio alla data di oggi 30 settembre se non si vuole rischiare di perdere il diritto all’ammortizzatore sociale.
Il perché è presto detto dal momento che per la cassa integrazione quella del 30 settembre è la data che indica la scadenza per l’invio della domanda. I datori di lavoro hanno quindi ancora pochissimo tempo per provvedere.
Il riferimento è alla proroga della cassa integrazione di 9 settimane, più ulteriori 9 successive, introdotta dal decreto n. 104/2020 conosciuto come decreto Agosto, all’articolo 1.
Vediamo per chi è prevista la scadenza di oggi 30 settembre per la domanda di cassa integrazione.
Cassa integrazione: la data del 30 settembre
Cassa integrazione: da tenere a mente la data del 30 settembre per inviare la domanda. Coloro che vogliono ottenere la proroga della cassa integrazione come da articolo 1 del decreto Agosto devono presto affrettarsi perché c’è tempo fino allo scadere della giornata di oggi.
A fissare la data del 30 settembre per la domanda di cassa di 18 settimane, che coprono periodi che vanno dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2020, è lo stesso decreto Agosto che le introduce.
In particolare all’articolo 1 stabilisce che come da precedenti disposizioni il regime decadenziale per richiedere la cassa integrazione resta la fine del mese successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Sempre il medesimo articolo però specifica che in sede di prima applicazione il termine di decadenza viene fissato alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto.
Essendo il decreto Agosto entrato in vigore il 15 del mese scorso, la scadenza è quella del 30 settembre.
INPS nella circolare n.3131 del 21 settembre 2020 ha specificato che per richiedere le 18 settimane di cassa integrazione del decreto Agosto bisogna presentare due domande. Solo con il riconoscimento delle prime 9 si possono ottenere le 9 successive. La rinuncia alla cassa integrazione del dl Agosto lo ricordiamo comporta un incentivo per le aziende sotto forma di esonero contributivo per 4 mesi ed entro il 31 dicembre 2020.
La data del 30 settembre è riservata anche alle aziende che devono presentare il modello SR41 con tutti i dati per l’anticipo con pagamento diretto da parte di INPS. La data del 30 settembre ricorre in sede di prima applicazione del dl Agosto mentre il regime decadenziale anche in questo caso prevede ordinariamente che i dati vengano trasmessi entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
Cassa integrazione: i periodi con scadenza 30 settembre
La cassa integrazione per 18 settimane copre periodi ricompresi nell’arco temporale che va dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Ovviamente alcuni periodi di cassa integrazione, come definito dallo stesso decreto Agosto ai commi 9 e 10, portano la scadenza del 30 settembre.
Dunque le domande per ottenere la cassa integrazione da inviare entro la data del 30 settembre sono:
- quelle che con scadenza originaria prevista tra il 1° e il 31 agosto 2020;
- quelle con inizio riduzione o sospensione dell’attività tra il 1° e il 12 luglio ( anche se non rientrano nella nuova norma sulla cassa integrazione);
- la trasmissione dei dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione in scadenza il 31 agosto nei casi di accredito diretto da parte di INPS.
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