Cassa integrazione, proroga di altre 9 settimane: prime istruzioni INPS

Rosaria Imparato

25/08/2020

Cassa integrazione prorogata di altre 9 settimane dal decreto Agosto: dall’INPS arrivano le prime istruzioni con il messaggio 3131 del 21 agosto 2020, che in attesa di ulteriori circolari, fornisce le informazioni relative alla domanda per il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.

Cassa integrazione, proroga di altre 9 settimane: prime istruzioni INPS

Cassa integrazione, dall’INPS arrivano le prime istruzioni riguardanti la nuova proroga di nove settimane e la relativa domanda introdotta dal decreto Agosto.

Sono varie le novità introdotte dall’ultimo decreto economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto: ad esempio, i datori di lavoro possono accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo nei primi 6 mesi del 2020.

Il messaggio 3131 del 21 agosto riepiloga tali novità e fornisce le prime informazioni, specificando che sono attese altre circolari con le istruzioni operative.

Cassa integrazione, proroga di altre 9 settimane: prime istruzioni INPS

Arrivano le prime istruzioni dall’INPS tramite il [messagio 3131 del 21 agosto-2020>https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203131%20del%2021-08-2020.pdf] sulla nuova proroga della cassa integrazione.

Messaggio INPS n. 3131 del 21 agosto 2020
Prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Il decreto Agosto infatti ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020, azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020, sempre senza poter sforare il limite di 18 settimane complessive.

I datori di lavoro quindi possono accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso ed effettivo utilizzo nel primo semestre 2020.

Si legge nel messaggio in commento che:

“Tuttavia, viene stabilito che i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge in parola.”

La data spartiacque, quindi, è il 12 luglio 2020.

Le aziende che nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

I datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo, il decreto Agosto dà la possibilità di richiedere ulteriori nove settimane, sempre nello stesso arco temporale.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

Cassa integrazione, altre nove settimane col decreto Agosto: come fare domanda

Il messaggio INPS in commento, nonostante specifichi che sono attese ulteriori circolari con le istruzioni operative, fornisce le prime informazioni circa le modalità di richiesta delle nuove 9 settimane di cassa integrazione.

Il decreto Agosto prevede per tutte e tre le principali categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e assegno ordinario) con causale “emergenza COVID-19”, il meccanismo dell’invio di due domande distinte.

Mentre il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori nove settimane è collegato alla verifica del calo di fatturato delle aziende richiedenti tra il primo semestre del 2020 e quello del 2019.

Per richiedere le altre nove settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro devono munire la domanda di concessione dei trattamenti di una dichiarazione di responsabilità in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere. I dettagli sulla richiesta delle ulteriori nove settimane, invece, saranno spiegati con un successivo messaggio dell’INPS.

Infine, l’INPS specifica che le domande di cassa integrazione con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, anche se non comprese nella nuova disciplina, possono essere trasmesse entro la scadenza del 30 settembre 2020.

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