Cassa integrazione: se scaduta quella in deroga tra il 2017 e il 2018 alcuni lavoratori che non hanno avuto diritto alla Naspi possono ottenere un’indennità pari al trattamento della mobilità in deroga come stabilito da decreto Rilancio. INPS fornisce le istruzioni in materia con la circolare n.75 del 22 giugno 2020.
Cassa integrazione scaduta tra il 2017 e il 2018? Il decreto Rilancio prevede un’indennità pari a quella della mobilità in deroga per quei lavoratori che non hanno avuto diritto all’indennità di disoccupazione Naspi.
INPS dà istruzioni precise con la circolare n.75 del 22 giugno fornendo dei chiarimenti a quanto già disposto dal decreto Rilancio. Il riferimento è all’articolo 87 del decreto n.34/2020 e in particolare a quei lavoratori che hanno terminato la cassa integrazione in deroga nel periodo che va dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e che non hanno avuto diritto alla Naspi.
A questi lavoratori viene riconosciuta per un massimo di 12 mesi e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2020 un’indennità pari a quella di mobilità in deroga stessa comprensiva di contribuzione figurativa.
Il decreto Rilancio va a modificare così i commi 251 e 253 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Vediamo nel dettaglio le istruzioni per la cassa integrazione scaduta fornite da INPS con la circolare n.75/2020.
Cassa integrazione scaduta: chi ha diritto all’indennità?
Se la cassa integrazione guadagni in deroga è scaduta nel periodo che va dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, senza che fosse riconosciuta la Naspi, i lavoratori della fattispecie considerata hanno diritto a un’indennità pari a quella della mobilità in deroga.
Come specifica INPS nella circolare n.75/2020 sono le Regioni e le Province autonome a stabilire con apposito decreto la concessione dell’indennità in argomento per quei lavoratori cui la cassa integrazione in deroga è terminata nel periodo suddetto.
In particolare, specifica INPS, si tratta di a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro. Tra questi sono compresi anche:
- apprendisti;
- i lavoratori somministrati.
INPS specifica che il requisito dell’anzianità aziendale di almeno 12 mesi non viene invece applicato.
Si considerano anche quei lavoratori che pur avendo diritto alla Naspi non ne abbiano fatto richiesta. INPS specifica che il decreto per ottenere l’indennità di mobilità in deroga deve precedere, senza soluzione di continuità, la concessione dell’indennità da parte delle Regioni e delle Province autonome e rientra tra le fattispecie normative:
- CIG in deroga ai criteri dell’articolo 2 del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014;
- CIG in deroga di cui all’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- CIG in deroga ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.
Specifica inoltre INPS nella circolare:
“Il decreto di concessione dell’indennità ai sensi dell’articolo 1, comma 251, della legge n. 145/2018 potrà riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali la decorrenza del trattamento sia senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del precedente periodo di integrazione salariale in deroga e che entrambi gli eventi si collochino nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.”
L’articolo 1 comma 251 della legge di bilancio 2019 recita quanto segue:
“Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).”
Calcolo dell’indennità e domanda
Per il lavoratori la cui cassa integrazione in deroga sia scaduta tra 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 è riconosciuta con decreto delle Regioni e Province un’indennità che si calcola secondo le consuete modalità della mobilità in deroga.
INPS ricorda che gli importi massimi dell’integrazione salariale, a cui far riferimento per il calcolo della prestazione, sono stati riportati:
- per i beneficiari con data di cessazione del rapporto di lavoro dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 nella circolare n. 36 del 21 febbraio 2017;
- per quelli con data di cessazione del rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, nella circolare n. 19 del 31 gennaio 2018.
INPS specifica che le Regioni e le Province, prima di emanare il decreto concessorio dell’indennità di mobilità in deroga devono comunicare con l’Istituto per la verifica della disponibilità finanziaria dello stesso. Le stesse dovranno inviare alla Direzione regionale INPS territorialmente competente, a mezzo PEC, le specifiche di cui al decreto di concessione, contenenti tra le altre cose anche l’elenco nominativo e i codici fiscali dei lavoratori interessati, con specifica indicazione delle seguenti informazioni:
- data di cessazione del precedente trattamento di CIG in deroga concesso;
- data di inizio dell’indennità concessa, che dovrà decorrere dal giorno successivo alla fine della precedente prestazione di cassa integrazione in deroga concessa;
- data della fine dell’indennità concessa;
- stima del costo prevista.
A loro volta i potenziali beneficiari la cui cassa integrazione in deroga deve essere scaduta nel periodo che abbiamo indicato possono ottenere l’indennità pari al trattamento mobilità in deroga, che deve essere senza soluzione di continuità rispetto al precedente periodo di CIGD, devono presentare un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga.
Per erogare l’indennità le Strutture territoriali, una volta ricevuta dalla Regione o Provincia autonoma la dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della norma in esame, dovranno inserire nella procedura di pagamento della prestazione il codice intervento di prossima istituzione il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.
Lo stesso operatore INPS dovrà controllare che:
- il lavoratore non abbia diritto alla Naspi e che abbia beneficiato di una prestazione di CIG in deroga - concessa dalla Regione/Provincia autonoma - cessata nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018;
- l’indennità sia senza soluzione di continuità rispetto alla fine della precedente prestazione di cassa integrazione in deroga.
Sono queste le condizioni, cassa integrazione in deroga scaduta nel periodo suddetto e non aver preso la Naspi, a determinare la possibilità per i lavoratori di ottenere la mobilità in deroga.
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