Cassa integrazione: tutte le nuove scadenze per la domanda

Teresa Maddonni

15/09/2020

Cassa integrazione: ci sono delle nuove scadenze introdotte dal decreto Agosto da tenere a mente per la domanda e una data in particolare. Vediamo quali sono.

Cassa integrazione: tutte le nuove scadenze per la domanda

Cassa integrazione: ci sono delle nuove scadenze per la domanda da tenere a mente se non la si vuole perdere.

Il decreto Agosto ha previsto una proroga della cassa integrazione per le aziende con decorrenza dal 13 luglio e fino al 31 dicembre.

18 settimane di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o in deroga con causale COVID-19 nazionale divise in due tranche di 9 settimane più altre 9 settimane.

Per le aziende che vi rinunciano è previsto un esonero contributivo. Abbiamo anche ricordato quando si ottiene l’incentivo.

Ora nel dettaglio vediamo quali sono le nuove scadenze da tenere a mente per la domanda di cassa integrazione per il corrente mese di settembre.

Cassa integrazione: nuove scadenze

Per la cassa integrazione vi sono nuove scadenze per fare la domanda. In particolare ci riferiamo alle scadenze per la presentazione delle domande per i periodi di cassa integrazioni intercorrenti tra il 1° luglio e il 31 luglio 2020 e il 1° agosto e il 31 agosto 2020.

Il messaggio INPS n.3131 del 21 agosto nell’illustrare brevemente tutte le novità introdotte dal decreto n.104/2020 di agosto annunciava anche una circolare per la cassa integrazione specifica a oggi ancora non pubblicata.

Nel vedere le nuove scadenze partiamo dal considerare che resta valido il regime decadenziale introdotto dal decreto n.52/2020 assorbito nella legge di conversione del decreto Rilancio n.77/2020: la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Nel medesimo messaggio INPS specifica che anche per le 18 settimane di cassa integrazione 9 più ulteriori 9 del decreto Agosto vanno presentate, come stabilito con le precedenti disposizioni in materia, due distinte domande fermo restando che le ulteriori 9 settimane vengono riconosciute solo previo riconoscimento delle prime 9.

Cassa integrazione: la data da tenere a mente

Per la cassa integrazione c’è una data di settembre da tenere a mente per fare domanda e non perdere il trattamento.

Nel medesimo messaggio è INPS a fornire la nuova data e scadenze per la cassa integrazione sulla base di quanto stabilito dal decreto Agosto. Al comma 5 del dell’articolo 1 del decreto n.104/2020 si legge:

“Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.”

Il medesimo comma però continua:

“In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.”

In fase di prima applicazione il termine è il 30 settembre 2020 essendo entrato in vigore il decreto Agosto il 15 del mese scorso.

La stessa data del 30 settembre vale per il pagamento diretto da parte di INPS; questo avviene solitamente entro la trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione è la fine di settembre se il 30 è data posteriore a quella di cui sopra (trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione).

Il decreto Agosto prevede che il trattamento di 18 settimane copra il periodo che va dal 13 luglio fino al 31 dicembre 2020. Le nuove date tuttavia è la stessa norma a stabilirle ai commi 9 e 10.

E quindi riassumendo le domande di cassa integrazione collegata all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti vanno inviate entro il 30 settembre 2020 e sono:

  • quelle che con scadenza originaria prevista tra il 1° e il 31 agosto 2020;
  • quelle con inizio riduzione o sospensione dell’attività tra il 1° e il 12 luglio;
  • la trasmissione dei dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione in scadenza il 31 agosto nei casi di accredito diretto da parte di INPS.

Come specifica INPS nel messaggio di cui sopra per le scadenze della cassa integrazione che interverranno dal 1° settembre 2020 non è prevista l’applicazione di alcun differimento. Quindi la data sarebbe quella del 31 ottobre.

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