Certificazione Unica 2018: in caso di errori è possibile inviare una nuova CU entro il termine di 5 giorni dalla scadenza ordinaria senza l’applicazione di sanzioni.
L’invio telematico della Certificazione Unica 2018 è uno degli adempimenti più importanti del mese.
La scadenza per la trasmissione del flusso all’Agenzia delle Entrate è fissata al 7 marzo anche se, come si è già avuto modo di trattare, l’invio è posticipato in via ufficiale al 31 ottobre 2018 per le CU contenenti redditi non dichiarabili con la dichiarazione dei redditi precompilata.
Nel caso di errori è possibile inviare la CU 2018 senza sanzioni entro 5 giorni dal termine di scadenza ordinario: si tratta, nel dettaglio, della possibilità concessa dal Fisco di correggere gli errori o integrare i dati richiesti.
Nonostante la possibilità di effettuare un nuovo invio telematico di annullamento o sostituzione della Certificazione Unica sia stata disposta dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 gennaio 2018 non sono mancati dubbi e perplessità.
Le istruzioni delle Entrate non contemplano la possibilità di invio senza sanzioni entro 5 giorni dalla scadenza; una “dimenticanza” non da poco. Proprio per cercare di fornire le istruzioni necessarie vediamo di seguito quando è possibile inviare la CU 2018 integrativa o correttiva e quali sono, invece, le sanzioni applicate in caso di ritardi o errori.
CU 2018: correzioni senza sanzioni entro 5 giorni dalla scadenza
La possibilità di effettuare un nuovo invio telematico della Certificazione Unica 2018 entro 5 giorni dalla scadenza ordinaria è stata prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2018, con il quale sono stati pubblicati modello di CU e relative istruzioni.
Del dettaglio, in merito alle tipologie di invio e ai termini delle trasmissioni, viene previsto che gli invii possano essere ordinari, sostitutivi e di annullamento. L’invio ordinario della CU 2018 dovrà esser effettuato entro il 7 marzo (rinviato al 31 ottobre 2018 per i redditi non interessati dalla precompilata).
Cosa succede qualora, dopo aver trasmesso i dati all’Agenzia delle Entrate ci si dovesse accorgere di aver commesso errori di compilazione? In questo caso sarà possibile correggere la Certificazione Unica rispettando la scadenza del 12 marzo 2018.
L’invio della CU senza sanzioni entro 5 giorni dalla scadenza ordinaria è ammesso nei seguenti casi:
- errata trasmissione della certificazione;
- scarto dell’intero file contenente le comunicazioni;
- scarto delle singole certificazioni uniche.
In tutti e tre i casi, si specifica che per poter beneficiare del differimento al quinto giorno successivo alla scadenza sarà necessario aver trasmesso la Certificazione Unica (seppur incompleta o con errori) entro il 7 marzo 2018.
Quali sono le sanzioni in caso di errori o ritardi nell’invio del modello CU (ex Cud)
In caso di ritardo o errori nell’invio telematico delle Certificazioni Uniche, le sanzioni applicate sono quelle previste dal combinato della Legge di Stabilità 2016, dal Decreto Legislativo 158/2015 e 151/2015.
Rimandando all’articolo di approfondimento dedicato per tutti i chiarimenti, riepiloghiamo di seguito le sanzioni previste:
Fattispecie | Sanzioni previste |
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Certificazione Unica omessa, tardiva o errata | 100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta |
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 7 marzo 2016, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni | nessuna sanzione |
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 7 marzo 2016, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni | 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta |
Scadenza CU 2018 il 7 marzo e il 31 ottobre
In tema di sanzioni e di correzioni è bene riepilogare di seguito qual è la scadenza per l’invio telematico della Certificazione Unica 2018.
Entro il 7 marzo 2018 i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le CU relative ai redditi di lavoro dipendente, autonomo e redditi diversi.
Nelle istruzioni è chiaramente previsto che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata potrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2018.
Non cambia invece il termine di consegna o trasmissione al percipiente: la scadenza è fissata per tutti al 3 aprile 2018 (il 31 marzo, termine di scadenza ordinario, cade di sabato ed il lunedì immediatamente successivo è il Lunedì dell’Angelo).
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