Sanzioni ridotte nel caso di certificazione unica 2019 errata trasmessa nuovamente entro 60 giorni dalla data di scadenza. Ecco quando si applica il ravvedimento operoso nel caso di invio sostitutivo di un modello CU con errori.
Certificazione Unica 2019 con sanzioni ridotte nel caso di nuovo invio entro 60 giorni dalla scadenza.
Fino al 7 maggio 2019 sarà possibile correggere la certificazione unica trasmessa entro la scadenza ordinaria del 7 marzo beneficiando della riduzione ad 1/3 della sanzione prevista.
La possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni si applica quindi esclusivamente nell’ipotesi di invio di una CU correttiva e sostitutiva di un modello trasmesso entro la scadenza originaria.
Come noto, il regime sanzionatorio previsto in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche è stato notevolmente inasprito dal Decreto Legislativo 158/2015: per ciascuna CU omessa o errata si applica una sanzione di 100 euro, fino ad un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta e anno, senza possibilità di ravvedimento e cumulo giuridico.
Entro il termine di cinque giorni dalla scadenza, ovvero dal 7 marzo 2019 e fino al 12 marzo, è possibile correggere le CU trasmesse entro il termine ordinario senza l’applicazione di sanzioni. In questo caso il nuovo invio sostituirà il precedente.
Termine di 5 giorni che, ricordiamo, decorre dalla data di notifica dell’esito se riguarda certificazioni uniche scartate dall’Agenzia delle Entrate.
Per consentire di rettificare i dati trasmessi e a fronte di un sistema sanzionatorio “inderogabile”, è prevista la possibilità di effettuare un nuovo invio tardivo della certificazione unica 2019 entro 60 giorni dalla scadenza: soltanto in questo caso sarà possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni.
Certificazione Unica 2019: correzione errori entro 60 giorni. Sanzione ridotta ad 1/3
La sanzione ordinaria prevista in caso CU omessa, tardiva o errata è pari a 100 euro per singola certificazione, con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta.
Per lo specifico adempimento non è prevista la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso: a chiarirlo era stata l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E/2015, motivando la disposizione per via del contrasto tra le tempistiche previste per l’invio delle CU e per l’elaborazione della dichiarazione precompilata e i tempi normativamente previsti per il ravvedimento.
Per i sostituti d’imposta e loro intermediari, quindi, sono previste due strade alternative per la correzione degli errori presenti nelle certificazioni uniche 2019 senza l’applicazione delle sanzioni in misura piena:
- nuovo invio senza sanzioni entro 5 giorni dalla scadenza - ovvero entro il 12 marzo 2019;
- correzione e invio della CU 2019 correttiva e sostitutiva entro 60 giorni dalla scadenza per beneficiare della riduzione ad 1/3 della sanzione ordinaria - entro il termine del 7 maggio 2019.
Correzione certificazione unica 2019 entro 60 giorni: sanzioni ridotte ad 1/3
Nel caso in cui la correzione della certificazione unica trasmessa entro la scadenza del 7 marzo 2019 sia effettuata entro 60 giorni, ovvero entro il 7 maggio 2019, la sanzione di 100 euro verrà ridotta ad 1/3.
Questo vuol dire che se il sostituto d’imposta ovvero l’intermediario effettuerà un nuovo invio tardivo della CU 2019 corretta entro i termini sopra esposti, sarà necessario corrispondere una sanzione di importo pari a 33,33 euro per ciascuna certificazione.
La riduzione della sanzione ad 1/3 riguarda anche l’importo massimo applicabile a ciascun sostituto d’imposta che, dai 50.000 euro previsti per il singolo periodo d’imposta viene ridotto a 20.000 euro.
Si riporta di seguito un’utile tabella riepilogativa sulle sanzioni previste in caso di omesso, tardivo o errato invio della certificazione unica 2019:
Fattispecie | Sanzioni previste |
---|---|
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata | 100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta |
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 7 marzo 2018, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni | nessuna sanzione |
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 7 marzo 2018, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni | 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta |
Si rimanda all’articolo di approfondimento dedicato per ulteriori dettagli
Termini di scadenza diversi per CU dipendenti e autonomi
In merito a termini e modalità di correzione delle certificazione uniche inviate entro il 7 marzo 2019 è bene ricordare che le CU di lavoratori dipendenti e autonomi seguono scadenze diverse.
Per le certificazioni uniche contenenti redditi di lavoratori dipendenti e pensionati l’invio è fissato al 7 marzo. Per quanto riguarda gli autonomi, e in generale le certificazioni che attestano redditi che non confluiscono nella precompilata, la scadenza è fissata al 31 ottobre, termine di invio del modello 770.
Pertanto, nel caso di CU autonomi, resta la possibilità di invio delle certificazioni oltre il 7 marzo ed entro il 31 ottobre, comprese eventuali correzioni o integrazioni.
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