Certificazione Unica 2021, per i forfettari è stato appositamente istituito il codice 12: vediamo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e cosa cambia nella compilazione dell’ex modello CUD.
Certificazione Unica 2021 per i contribuenti in regime forfettario: quando si usa il codice 12? E quali sono le novità?
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione dell’ex modello CUD sono state aggiornate, vista l’istituzione del nuovo codice 12 apposito per i forfettari e il codice 13 in ottemperanza alle disposizioni del decreto Liquidità.
Di seguito vediamo cosa cambia per la compilazione della CU 2021 per i contribuenti in regime forfettario.
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Certificazione Unica 2021 forfettari: il codice 12
Le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica, in particolare del punto 6, cambiano ancora una volta nel 2021.
Oggetto del cambiamento è l’istituzione del codice 12, da usare in modo specifico dai contribuenti in regime forfettario.
Il codice 12 va quindi usato per i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti a titolari di partita IVA in regime forfettario.
Già lo scorso anno era stata introdotta la distinzione tra le somme che costituiscono reddito da dichiarare, da indicare con codice 7, e quelle riferite a redditi esenti -cioè che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente- da indicare con il codice 8.
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Come anticipato, già lo scorso anno l’Agenzia delle Entrate aveva modificato le istruzioni per la compilazione della certificazione unica, “sdoppiando” il codice 7.
Quest’anno, oltre all’istituzione del codice 12, è stato istituito anche il codice 13 per i per i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in opzione rispetto a quanto stabilito dall’art. 19, comma 1, del Decreto Liquidità.
La disposizione del decreto Liquidità si riferisce ai compensi di:
- redditi di lavoro autonomo;
- rapporti di commissione;
- di agenzia;
- di mediazione e similari.
La disposizione dava la facoltà a lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti di non subire le ritenute d’acconto nel caso in cui nel 2019 non avevano ricevuto compensi oltre i 400.000 euro e nel mese precedente non avevano sostenuto costi per lavoro dipendente o assimilato.
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