Scadenza in arrivo per la certificazione unica dei lavoratori autonomi: il termine ultimo è il 31 ottobre 2022,
Manca poco per la scadenza della certificazione unica: la data da segnare sul calendario è il 31 ottobre 2022. La scadenza riguarda una categoria in particolare, quella dei lavoratori autonomi. È lo stesso termine ultimo anche per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello 770. Ancora pochi giorni, quindi, per inviare la certificazione unica 2022 contenente i redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
La CU è un documento fiscale che prova la percezione di un reddito da parte del contribuente, che sia lavoratore dipendente o autonomo. La certificazione unica (ex Cud) viene emessa e inviata dal soggetto che ha effettuato il pagamento, quindi dal datore di lavoro nel caso dei lavoratori dipendenti del privato, dall’Inps per i pensionati e per i dipendenti del settore pubblico.
Mentre per i lavoratori dipendenti è ancora possibile la consegna anche in modalità cartacea, i dipendenti pubblici ricevono la CU 2021 solo in formato elettronico. A cambiare sono anche le scadenze: vediamo come funziona per i lavoratori autonomi.
Certificazione Unica 2022 per i lavoratori autonomi: scadenza insieme al modello 770
La certificazione unica segue due scadenze diverse:
- il 16 marzo è il termine ultimo sia per inviare il documento all’Agenzia delle Entrate, che per la consegna al lavoratore dipendente;
- la data ultima slitta al 31 ottobre se la CU contiene solo redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione precompilata.
I lavoratori autonomi seguono le scadenze relative al modello 770, quindi la consegna della CU è da fare entro il 31 ottobre 2022, senza l’applicazione di sanzioni.
Attenzione però, perché questa doppia scadenza è valida solo per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda l’invio al lavoratore, sia dipendente che autonomo, è il 16 marzo.
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Certificazione unica in scadenza il 31 ottobre anche per minimi e forfettari
Sono obbligati a presentare la certificazione unica e il modello 770 coloro che svolgono attività professionali, compresi i soggetti che, per motivi particolari (si pensi ai minimi), non sono soggetti a ritenuta d’acconto pur essendo sostituti d’imposta.
Per quanto riguarda le partite Iva forfettarie è importante ricordarsi che il soggetto, non essendo sostituto d’imposta, non deve certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi persone fisiche 2022 (in scadenza il 30 novembre).
La compilazione della CU va fatta sempre tenendo in considerazione le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Bisogna fare attenzione al codice da inserire, visto che quest’anno ci sono delle sostituzioni:
- il codice 21 sostituisce il codice 7 e va usato in caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
- il codice 22, ex codice 8, si usa per indicare erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
- il codice 24 sostituisce il codice 12 e va utilizzato per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014;
- sono stati introdotti i codici 13 e 14 da utilizzare nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente, il 50% o il 90% dell’ammontare erogato), in relazione ai lavoratori autonomi impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero prima del 30 aprile 2019 e che hanno esercitato l’opzione di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta.
Le certificazioni uniche 2022 dei forfettari potranno essere trasmesse insieme al modello 770 entro il 31 ottobre.
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